Non è possibile scegliere tra Sismabonus e super Sismabonus nel periodo di valenza dell’agevolazione al 110% indicato all’art. 119 del DL 34/2020. Ciò viene ribadito dalla Commissione Monitoraggio Sismabonus del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella risposta al quesito n.3 contenuto nella raccolta di chiarimenti dove vengono dettagliati aspetti circa l’applicazione dell’agevolazione Sismabonus in forma ordinaria e super al 110%.
Nel caso in cui dovessero esserci i requisiti per poter accedere al superbonus 110% è possibile usufruire solo della percentuale maggiore (110%) e non di quelle contemplate dalla versione ordinaria del bonus (50%; 70%; 75%; 80%; 85%) regolamentata all’articolo 16 del Dl 63/2013.
Ricordiamo che il Sismabonus è la detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche per le spese sostenute per lavori antisismici realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. A seconda dell’intervento, la detrazione prevede agevolazioni con percentuali del 50-70-80% per le case; del 50-75-85% per i condomini.
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Come riassunto dalle Entrate, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 per interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%, da calcolare su un importo complessivo di 96 mila euro per unità immobiliare per ciascun anno e fruibile in cinque rate annuali di pari importo.
Si raggiunge il 70%, con la realizzazione degli interventi che garantiscono una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore.
Si sale all’80%, se si passa a due classi di rischio inferiori.
Il beneficio fiscale aumenta in caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali:
- 75%, con passaggio a una classe di rischio inferiore;
- 85%, con passaggio a due classi di rischio inferiori.
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Sismabonus: quando non è possibile usufruire del 110%?
La Commissione di Monitoraggio spiega che con l’emanazione del Super Sismabonus è stata attuata una modifica al Sismabonus ordinario, che prevede la sostituzione delle percentuali detraibili con un’unica percentuale pari al 110%. Ciò determina, per i soggetti ammessi al 110% l’obbligo di attuazione della super agevolazione in quanto non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare.
Quindi quali sono i casi in cui è possibile applicare le percentuali dal 50% all’85%?
>> Sismabonus 2021: come funziona la detrazione
Con i chiarimenti e i riferimenti normativi oggi in vigore, tali percentuali risulterebbero valide nei casi in cui non è applicabile il super Sisambonus, ovvero quando chi sostiene le spese è una impresa, quando l’immobile non è abitativo e quando a sostenere le spese non è una Onlus o uno degli altri soggetti così come disciplinato alla lettera d-bis del comma 9 dell’articolo 119.
Si tratta di una precisazione che non è del tutto banale perché spesso si considera il 110% in affiancamento alle detrazioni Sismabonus già in vigore e non in sostituzione.
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Super Sismabonus: opere strutturali, adeguamento o miglioramento strutturale?
Sulla questione interventi strutturali soggetti al Super Sismabonus, si è espresso l’Ing. Andrea Barocci, presidente ISI – Ingegneria Sismica Italiana, che in un’intervista rilasciata a Ingenio ha precisato che nell’ambito dell’agevolazione non si parlerebbe nello specifico di adeguamento o miglioramento strutturale ma genericamente di interventi strutturali.
>> Raccolta normativa Superbonus 110%. Ecco l’elenco con tutti i riferimenti <<
A tal proposito ha espresso la posizione di ISI sul provvedimento super Sismabonus:
«…mentre con il Sismabonus tradizionale è necessario quantomeno fare un miglioramento che porti al salto di almeno una classe, ora con il Superbonus, sono consentiti anche quelli che nelle normative tecniche sono chiamati riparazioni e interventi locali.
Per questo motivo ISI è stata molto critica su questo provvedimento, perché viene a mancare tutto quello che è il vero miglioramento del nostro patrimonio edilizio e la premialità nella elargizione degli incentivi. Si può fare qualsiasi tipo di intervento strutturale, purché sia studiato in un ambito complessivo del fabbricato. È chiaro che una volta che intervieni strutturalmente, lo fai per ripristinare una serie di carenze, ma viene a mancare la premialità prevista dal Sismabonus: più migliori e più bonus ti agevolo.
Sostanzialmente ciascuno è libero di scegliere il proprio rischio, con il Sismabonus al 110 invece non hai nessun incentivo per migliorare la tua situazione, perché ci si può fermare a un livello estremamente basso, il minimo sindacale e prendi comunque il 110%. Si perde quindi lo stimolo a puntare a soluzioni migliori».
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Foto: iStock.com/Dontstop
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