Chi compra un’abitazione ricostruita in chiave antisismica dopo la demolizione di un precedente fabbricato, indipendentemente dalla sua volumetria, ha diritto a una detrazione fiscale chaiamta Sismabonus Acquisti.
Con riferimento a questa detrazione, una ditta che opera in un comune della zona sismica 3B (secondo la normativa regionale di classificazione sismica al 31 gennaio 2020) chiede all’Agenzia delle Entrate se i propri clienti potranno beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto della casa costruita sui resti di una precedente, ma a rischio “crollo” ridotto in caso di terremoto, nonostante le categorie di rischio fissate dall’ente territoriale non coincidano con quelle indicate dalla norma.
Alcune Regioni, scostandosi dalle indicazioni proposte dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha suddiviso lo Stivale in quattro zone sismiche tra le quali la più pericolosa è la numero 1 e la numero 4 quella a minor rischio, hanno classificato il loro territorio con criteri diversi, anche se rispettando i principi generali nazionali, prevedendo, ad esempio, soltanto tre zone diversificate per rischio o sottozone più specifiche per caratteristiche.
Il Fisco fa luce sulla questione
L’Agenzia ricorda che il beneficio fiscale consiste in una detrazione d’imposta pari al 75% del prezzo di acquisto se dall’intervento deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore, pari all’85% se per effetto dei lavori si scende di due classi di rischio. Alla luce dell’ultima modifica disposta dall’articolo 8 del Dl n. 34/2019, che ha esteso l’area interessata dall’agevolazione, le costruzioni acquistate devono trovarsi nei Comuni delle zone sismiche 1, 2 e 3, previste dall’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003. Inoltre, la detrazione spetta soltanto se le imprese che hanno realizzato l’intervento vendono l’immobile entro diciotto mesi dalla fine dei lavori.
La norma che disciplina il sisma-bonus, specifica il documento di prassi, circoscrive il perimetro territoriale agevolabile, alle suddette zone sismiche 1, 2 e 3. Tuttavia, come evidenziato dall’istante, la Regione in cui la ditta opera ha deliberato di istituire le sottozone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B, ai fini pianificatori urbanistici, territoriali e di emergenza.
Ciò premesso l’Agenzia delle entrate ritiene che se effettiva l’equiparazione delle sottozone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B (previste dalla Regione) alle zone sismiche 1, 2 e 3 (valutazione che non spetta all’amministrazione finanziaria, ma all’ente territoriale competente) e dando per certo che la zona B3 possiede le stesse caratteristiche della zona 3, gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti dalla ditta istante possano beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies, naturalmente se in possesso di tutte gli altri requisiti stabiliti dalla norma.
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