Si tratta infatti del mero trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit, da parte della consolidata, ai fini della liquidazione Ires e non di una vera e propria cessione del credito d’imposta
Una società consolidata può trasferire alla consolidante i crediti d’imposta Ecobonus e Sismabonus maturati nel 2019, per l’utilizzo in compensazione con l’Ires di gruppo, senza incorrere nei limiti previsti dall’articolo 34 della legge n. 388/2000. Possibilità invece preclusa in caso di ulteriori cessioni da parte dei secondi cessionari, secondo le previsioni dell’articolo 14 e 16 del Dl n. 63/2013. È il chiarimento dell’Agenzia contenuto nella risposta n. 133/2021.
Nell’interpello la società Beta, in qualità di cessionaria, aveva acquistato, a partire dal 2019, direttamente dai soggetti titolari della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, il credito d’imposta nella misura e alle condizioni previste dalla disciplina agevolativa. Tale credito, ricorda il documento di prassi, qualora non sia oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione senza l’osservanza dei limiti previsti dall’articolo n. 34 della legge n. 388/2000.
Il titolare dell’Ecobonus e del Sismabonus quindi può cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di effettuare una terza cessione da parte di questi ultimi.
Al riguardo l’Agenzia ricorda, oltre alla misura che ha previsto la completa fruibilità del credito ceduto (articolo 14 Dl n. 63/2013), anche la disposizione che ha previsto dei limiti all’utilizzo in compensazione del credito oggetto di cessione (articolo 34 della legge n. 388/2000)
Ricorda, poi, che la disciplina sul consolidato fiscale consente la determinazione in capo alla società o ente controllante di un’unica base imponibile, costituita dalla somma algebrica degli imponibili di ciascuna impresa partecipante. Questa opportunità non penalizza la possibilità di compensazione e di utilizzo dei crediti e delle eccedenze d’imposta che sono concessi alle imprese singolarmente considerate.
L’articolo 121 del Tuir prevede, infatti, che ciascuna società partecipante al consolidato debba redigere e presentare la propria dichiarazione dei redditi – senza liquidare la relativa imposta – comunicando alla controllante il proprio reddito complessivo, le ritenute subite, le detrazioni e i crediti d’imposta spettanti e acconti versati.
Pertanto, in conseguenza dell’esplicito riconoscimento della fiscal unit, ciascuna società partecipante al consolidato (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante per un ammontare non superiore all’Ires risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.
Riguardo al primo quesito, dunque, l’Agenzia ritiene che nel caso in esame si è in presenza di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini della liquidazione dell’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, e non di un vero e proprio contratto di cessione. Di conseguenza, la controllata Beta potrà legittimamente traferire il credito d’imposta nei limiti della quota utilizzabile e dell’Ires dovuta, senza incorrere nelle limitazioni normative indicate.
Riguardo al secondo quesito, e cioè al riconoscimento del Sismabonus e dell’Ecobonusnell’ipotesi in cui il bonifico usato per il pagamento delle ristrutturazioni sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta, l’Agenzia precisa in via preliminare che tale quesito presenta un difetto di legittimazione, trattandosi di un punto che non riguarda l’istante. Inoltre l’interpello non individua in modo puntuale l’errore commesso, parlando genericamente di “incompletezza di taluni dati del bonifico”.
In ogni caso, l’Agenzia ricorda gli elementi che devono figurare nel bonifico richiesti dalla normativa (indicazione della causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o partita Iva del beneficiario) e in particolare i chiarimenti contenuti nella circolare n. 13/2019, precisamente “Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria”.
Fonte: Fiscoggi.it
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