Per le spese sostenute dal 1° gennaio scorso su edifici non in condominio ma composti fino a quattro unità, i contribuenti potranno beneficiare della detrazione del 110% anche se riferite agli interventi di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione finalizzata alla sicurezza statica e antisismica delle unità che a fine lavori diventeranno a destinazione abitativa. Senza impianto di riscaldamento esistente, però, l’intervento di isolamento termico (cappotto) non fruisce del superbonus. Queste le due indicazioni più interessanti fornite nelle due risposte agli interpelli (nn. 167 e 168) di ieri a cura dell’Agenzia delle entrate, in merito alla corretta applicazione dell’art. 119 del dl 34/2020, come convertito con modifiche nella legge 77/2020, dopo gli ulteriori interventi della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021).
Agibilità. Con la prima risposta (n. 167), l’Agenzia delle entrate prende atto che il contribuente risulta proprietario di un edificio unifamiliare, composto da due unità immobiliari distintamente accatastate, di cui una classificata nella categoria catastale A/3 (abitazione) e l’altra in categoria C/6 (autorimessa), facente parte di un unico corpo, realizzato con licenza di costruzione, conforme al progetto, ma privo di certificato di abitabilità (e agibilità).
L’istante pone alcune domande, a partire dalla spettanza del bonus maggiorato in assenza del citato certificato, fino al calcolo dell’ammontare complessivo delle detrazioni passando, con riferimento all’autorimessa, alla spettanza del 110% per gli interventi trainanti e trainati, stante il fatto che la pertinenza è dotata di impianto di riscaldamento. L’agenzia ricorda i contenuti della disciplina relativa al 110%, indicando anche la possibilità prevista dall’art. 121, in tema di cessione e sconto, prende atto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 (autonomia e edifici posseduti da un unico proprietario) ma resta alquanto evasiva sulla possibilità di accedere in assenza del certificato di abitabilità (e agibilità). Sul punto, in effetti, si limita a richiamare i commi 1 e 2, dell’art. 24 del dpr 380/2001 (testo unico dell’edilizia) che prevedono, rispettivamente, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, evidenzia che l’agibilità deve essere richiesta entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori con una segnalazione certificata da presentare allo sportello unico del comune, ma rileva che esula dalle proprie competenze (quindi dalla risposta) il corretto inquadramento delle condizioni da rispettare e della qualificazione delle opere edilizie, attribuite al comune, confermando che gli interventi, che possono fruire della detrazione maggiorata del 110%, devono essere eseguiti in conformità alla normativa urbanistica, prendendo solo atto dell’assenza del certificato di abitabilità (agibilità). Dopodiché indica l’ammontare massimo di spesa, segnalando la necessità di sommare gli importi previsti per ogni intervento (risoluzione 60/E/2020), fermo restando che il detto ammontare massimo deve riferirsi a ciascuna unità immobiliare e alla sua pertinenza, anche se quest’ultima risulta censita separatamente.
Sismabonus e cappotto. Con la successiva risposta (risposta n. 168), l’Agenzia delle entrate conferma che la detrazione maggiorata del 110% spetta anche in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del dpr 380/2001 e precisa che, preso atto delle modifiche intervenute con la legge 178/2020, il contribuente può fruire delle detrazioni del dl 34/2020 anche in relazione alle spese, sostenute a partire dal 1° gennaio scorso, relative agli interventi di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione, finalizzata alla sicurezza statica ed antisismica delle due unità censite nella categoria C/2, ma che al termine dei lavori assumeranno una categoria ordinaria di unità a destinazione abitativa.
L’agenzia, quindi, dà atto, del superamento della risposta fornita in precedenza (n. 87/2021) con riferimento, appunto, alle dette spese sostenute a partire dall’1/01/2021 per gli interventi antisismici (trainante) e per quello di installazione del fotovoltaico (trainato) ma precisa, andando oltre il dettato letterale della lett. a), comma 1 dell’art. 119 del dl 34/2020, che per gli interventi di efficientamento, di cui all’art. 14 del dl 63/2013, è possibile fruire del superbonus ma che per l’ottenimento della detrazione maggiorata per l’intervento sul cappotto, l’edificio oggetto dei lavori deve risultare dotato di un impianto di riscaldamento (circ. 19/E/2020), in assenza del quale non si potrà fruire del 110% per l’intervento destinato all’isolamento.
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