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Superbonus 110%: i 2 casi per i condomini misti – Lavori Pubblici

L’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito l’ambito
soggettivo
di fruizione del superbonus
110%
. In particolare, ha escluso la possibilità di
accedere alla detrazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio per
gli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa,
arti e professioni.

Superbonus 110%: l’ambito soggettivo di applicazione

L’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34
(c.d. Decreto Rilancio) ha previsto
una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute dall’1 luglio
2020 al 30 giugno 2022 (con alcuni distinguo in funzione dei
soggetti beneficiari e con una proroga ancora di conferma da parte
della Commissione europea), da ripartire tra gli aventi diritto in
5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari
importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, per alcuni
interventi di riqualificazione energetica (ecobonus 110%) e
riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%).

Lo stesso articolo oltre a definire quelli che sono stati
definiti interventi trainanti e trainati, esclude
dalla detrazione gli interventi realizzati su immobili appartenenti
alle seguenti categorie catastali:

  • A/1 – Abitazioni di tipo signorile;
  • A/8 – Abitazioni in ville;
  • A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi
    artistici o storici per le unità immobiliari non aperte al
    pubblico.

Sono ammessi alla detrazione gli interventi realizzati da:

  • condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di
    attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli
    interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari
    distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
    proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
    impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, sul numero
    massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento
    delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni
    dell’edificio;
  • istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
    nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
    istituti;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche.

In relazione a questo elenco, la Circolare
Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E
ha chiarito che il
bonus 110% è ammesso sulle spese sostenute per interventi
effettuati su singole unità immobiliari
residenziali
e su parti comuni di edifici
residenziali
. Si parla sempre di edifici e unità
immobiliari di natura residenziale.

Superbonus 110% e condomini misti: la domanda alla posta di
LavoriPubblici.it

Cosa accade, dunque, per gli immobili e i condomini di natura
mista (in parte residenziale e in parte di altra natura)? È la
domanda che pone Giovanni S.P. alla posta di
LavorPubblici.it
.

Nel caso di edifici unifamiliari e unità immobiliari con accesso
indipendente e funzionalmente autonomi la risposta è semplice:
l’edificio o l’unità immobiliare devono essere di natura
residenziale.

Nel caso invece di condomini o edifici fino a 4 unità
immobiliari indipendentemente accatastate, posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la risposta
è contenuta all’interno della prima circolare esplicativa
dell’Agenzia delle Entrate, ribadita nella circolare
22 dicembre 2020, n. 30/E
, nelle quali vengono tipizzati 2 casi
tipo.

Primo caso: superficie complessiva delle unità
immobiliari residenziali maggiore della superficie complessiva
dell’edificio

In questo caso è possibile ammettere alla detrazione anche il
proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali
(ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le
parti comuni.

Secondo caso: superficie complessiva delle
unità immobiliari residenziali minore o uguale della superficie
complessiva dell’edificio

In questo caso è ammessa la detrazione per le spese realizzate
sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità
immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo
edificio.

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la
detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole
pertinenze (come ad esempio box o cantine) che
abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

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A cura di Redazione
LavoriPubblici.it

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