Tra i requisiti previsti per accedere alla detrazione
fiscale del 110% (c.d. superbonus) per
gli interventi di riqualificazione energetica
(c.d. ecobonus) la normativa impone la presenza di
un impianto di riscaldamento funzionante o
riattivabile con un intervento di manutenzione, anche
straordinaria.
Superbonus 110%: i requisiti per la riqualificazione
energetica
Entrando nel dettaglio, l’art. 119, comma 1, lettere a), b) e c)
del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto
alcuni interventi cosiddetti trainanti. Interventi, cioè, che
accedono direttamente alla bonus 110% una volta rispettati alcuni
requisiti ed adempimenti. Stiamo parlando dei
seguenti interventi:
- isolamento termico dell’involucro
dell’edificio (almeno il 25% della superficie disperdente),
compresa la coibentazione del tetto; - sostituzione degli impianti termici con
impianti ad alta efficienza energetica.
Mentre nel secondo caso è evidente che per accedere
nell’edificio o nell’unità immobiliare deve essere già presente un
impianto da sostituire, nel primo caso (isolamento termico) si è
tanto discusso sulla necessità della presenza di un impianto come
definito dall’art. 2, comma 1, punto l-tricies del D.Lgs.
n. 192/2005.
Dubbio che si è risolto con gli ultimi pareri dell’Agenzia delle
Entrate che hanno ammesso l’accesso all’ecobonus 110%, anche per le
unità collabenti, solo in presenza di un impianto di riscaldamento
funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche
straordinaria. Necessità che dovrà essere
attestata da un tecnico anche in caso di demolizione e
ricostruzione.
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Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
Come viene definito un impianto di riscaldamento
La definizione dell’impianto di riscaldamento è cambiata l’11
giugno 2020, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 48/2020 che ha
modificato l’art. 2, comma 1, punto l-tricies del D.Lgs. n.
192/2005 che definisce impianto termico: «impianto tecnologico
fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva
degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o
destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria,
indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente
eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e
controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio
di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed
assimilate».
Ai sensi di questa definizione possono essere assimilati a
impianti termici:
- le pompe di calore “aria-aria”;
- le stufe a legna o a pellet;
- caminetti e termocamini;
purché siano fissi.
Di conseguenza è possibile accedere al
Superbonus, sempre che vi sia il conseguimento di
un risparmio energetico e che vi sia il conseguimento del
miglioramento di due classi energetiche
dell’edificio.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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