Con la Legge di Bilancio è stato confermato il bonus mobili anche per il 2021 e ci sono anche novità in merito all’importo massimo detraibile
Il bonus mobili, con la Legge di Bilancio, è stato confermato anche per quest’anno ed inoltre il limite di spesa è passato da 10.000 a 16.000 euro per lavori di ristrutturazione avviati a partire dal 1° gennaio del 2020.
Il bonus, per chi ancora non lo sapesse, è una detrazione IRPEF del 50% che viene concessa ai contribuenti per ricevere un ritorno sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici a seguito di una ristrutturazione edilizia.
L’incentivo quindi è correlato alla ristrutturazione di un’abitazione. Infatti, la data di inizio dei lavori dev’essere precedente a quella dell’acquisto di mobili o elettrodomestici. Questi ultimi, inoltre, non dovranno essere di classe inferiore alla A+, A per i forni.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più immobili, potrà godere di altrettanti bonus.
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Quali sono i lavori che prevedono il bonus mobili
La detrazione IRPEF, andando nel dettaglio, viene riconosciuta ai seguenti lavori: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sui singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria sugli appartamenti privati, come tinteggiatura di pareti o sostituzioni varie, non danno diritto all’incentivo. E’ valido invece per la ricostruzione o il ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
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Per ciò che concerne i fabbricati, il bonus viene erogato in caso di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, quando i lavori vengono svolti da imprese di costruzione o ristrutturazione che entro 18 mesi dalla fine vendono o assegnano l’immobile.
In caso di condomini, il bonus è valido per la manutenzione ordinaria, quella straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo, oltre alla ristrutturazione edilizia su parti comuni del condominio. Il bonus non è previsto per la manutenzione ordinaria di appartamenti privati. Per ulteriori chiarimenti il rimando è al sito dell’Agenzia delle Entrate.
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