A cura diSelectra
La legge ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il bonus facciate, ovvero la detrazione fiscale al 90% per riqualificare le facciate degli edifici esistenti. É possibile inoltre usufruire del bonus fotovoltaico 110% per l’installazione di pannelli solari e batterie di accumulo sia per edifici esistenti che di nuova costruzione. Entriamo ora nel merito per analizzare nel dettaglio come funzionano e in cosa consiste il Bonus Facciate 2021 e il Bonus Fotovoltaico 2021, chi può beneficiare, quali lavori sono ammessi alla detrazione, importo massimo di spesa detraibile e come usufruire della detrazione.
Bonus facciate 2021, cos’è e come funziona
La legge di Bilancio ha prorogato per tutto il 2021 il Bonus Facciate, una detrazione fiscale al 90% destinata alla riqualificazione delle facciate di edifici esistenti. Promosso con l’idea di riqualificare il patrimonio edilizio esistente, per accedere al bonus facciate 2021 è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici già esistenti, appartenenti a qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. L’agevolazione ha una portata particolarmente ampia, ne possono infatti beneficiare sia i proprietari che gli inquilini, residenti e non nel territorio italiano. Per poter accedere al bonus facciate 2021 è necessario tener conto delle diverse condizioni poste dalla normativa. Entriamo ora nel dettaglio per analizzare come funziona il decreto.
Bonus Fotovoltaico 110%, cos’è e come funziona
Il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di accedere a benefici fiscali per l’installazione di impianti fotovoltaici solari connessi alla rete elettrica su edifici esistenti o di nuova costruzione con la possibilità di portare in detrazione al 110% le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e può essere applicato solo in combinazione con altre tipologie di interventi dette trainanti.
Oltre a essere considerato un intervento trainato è necessario che l’impianto sia grid-connected e che l’energia non autoconsumata dall’impianto fotovoltaico, o non condivisa per l’autoconsumo, sia ceduta al GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Inoltre il terzo requisito è l’obbligo che in seguito a questi interventi effettuati sull’immobile, ci sia un guadagno di almeno due classi di efficienza energetica.
La stessa detrazione spetta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione 110%, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
Scegliere di installare un sistema fotovoltaico rappresenta una scelta molto importante dal punto di vista ambientale, in quanto ci consente di allontanarci dai combustibili fossili inquinanti, ma anche dal punto di vista economico, perché un impianto solare permette di ridurre le bollette fino all’80%. Selectra propone di selezionare le migliori offerte luce e gas che sfruttano le energie rinnovabili: molti fornitori del mercato libero mettono a disposizione convenienti tariffe green per I loro clienti. Se abbiamo in programma di traslocare e dobbiamo eseguire un allaccio o una prima attivazione, dovremo recuperare i contatti del fornitore con cui abbiamo sottoscritto la tariffa di luce e gas e provvedere alla richiesta, avendo cura delle tempistiche necessarie per l’intervento. Inoltre, è sempre consigliabile verificare la copertura fibra e ADSL della nuova casa, prima di procedere con il trasferimento della linea internet.
H3 Bonus facciate 2021 per zone A e B La prima cosa che occorre sapere è che bisogna considerare l’ubicazione dell’edificio su cui si intende intervenire. Possono accedere al bonus facciate infatti solo gli edifici esistenti situati nelle zone A e B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione nelle zone specifiche dell’edificio in oggetto deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti di competenza, e non può essere attestata da ingegneri o architetti. In particolare la zona A comprende la parte di territorio urbano che riveste carattere storico, artistico o di pregio ambientale, mentre la zona B include parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, dove cioè la superficie coperta dagli edifici non sia inferiore al 12,5% della zona totale e dove la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
A chi spetta la detrazione per il Bonus Facciate 2021 Come già accennato l’agevolazione ha una portata molto ampia e comprende tutti i contribuenti, residenti e non in Italia, a prescindere dal reddito prodotto. Possono quindi approfittare della detrazione:
- persone fisiche,
- gli enti pubblici e privati commerciali e non,
- le società semplici,
- le associazioni tra professionisti,
- le società di persone e le società di capitali
Possono fruire della detrazione, purché sostengono effettivamente le spese e queste siano documentate sulle fatture e sui bonifici:
- il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado)
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.
- il futuro acquirente dell’immobile oggetto di intervento, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato
Bonus Facciate 2021, quali lavori ammessi
Sono considerati agevolabili gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale inclusi quelli strumentali e gli immobili patrimonio. A differenza delle altre agevolazioni edilizie, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa.
L’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus può essere fruito anche per interventi realizzati sulle facciate laterali dell’edificio anche se le stesse siano solo parzialmente visibili dalla strada.
Gli interventi agevolati devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
La detrazione, in particolare, spetta per:
- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi;
- consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
- interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici;
- sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento.
Rientrano tra gli interventi ammessi anche
- il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione
- la verniciatura della ringhiera in metallo
- il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino
- il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie della facciata del fabbricato in condominio
- la rimozione, l’impermeabilizzazione e il rifacimento del pavimento e delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini
Interventi esclusi dal Bonus Facciate
Sono esclusi dalla detrazione fiscale gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. In particolare, non danno diritto alla detrazione gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Non è possibile approfittare della detrazione per il rifacimento di terrazzi e lastrici solari, in quanto pareti orizzontali e sono escluse anche le spese relative ai lavori di riverniciatura di scuri e persiane.
Come beneficiare del Bonus facciate 2021
Il bonus facciate 2021 è fruibile sotto forma di detrazione d’imposta, in dichiarazione dei redditi, e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Anche per il Bonus Facciate è possibile approfittare dello sconto in fattura e della cessione del credito. Per poter usufruire della detrazione fiscale è necessario effettuare i pagamenti utilizzando mezzi tracciabili, quali bonifico bancario o postale dove vengono riportati il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del bonifico. L’obbligo di pagamento tramite bonifico bancario non sussiste per i titolari di reddito d’impresa.
Bonus Facciate per il cappotto termico Qualora l’intervento effettuato sulla facciata influenzi l’edificio dal punto di vista termico, ad esempio realizzando un isolamento a cappotto (o che coprono oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio) è necessario rispettare requisiti specifici per beneficiare della detrazione al 90%:
- i requisiti minimi previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico, in funzione della tipologia e del livello di intervento
- i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico
Le verifiche ed i controlli sul rispetto dei requisiti vengono effettuati applicando le stesse procedure ed adempimenti previsti per l’ecobonus.
Per i lavori influenti dal punto di vista termico bisognerà acquisire e conservare:
- asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi
- attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.
Per i lavori che influiscono dal punto di vista termico bisognerà trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori la scheda descrittiva degli interventi realizzati, indicando:
- i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese
- la tipologia di intervento effettuato
- il risparmio annuo di energia che ne è conseguito
- il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali
- l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
Bonus Fotovoltaico 110%: a chi spetta
La nuova detrazione fiscale per il fotovoltaico spetta nel caso di interventi effettuati da:
- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Diversamente da quanto previsto per l’ecobonus, nel caso delle detrazioni fiscali del 110% per il fotovoltaico viene meno la condizione dell’abitazione principale per gli interventi effettuati da persone fisiche.
Bonus Fotovoltaico 110%: importo massimo di spesa detraibile
Le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, nel caso siano eseguite congiuntamente ad un intervento che accede all’ecobonus 110% o al sisma bonus 110%, possono accedere alla detrazione del 110% ripartita in in cinque quote annuali di pari importo, per un tetto massimo di spesa detraibile pari a 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
Il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale qualora si eseguano interventi di:
- ristrutturazione edilizia
- nuova costruzione
- ristrutturazione urbanistica
Fotovoltaico 110%: come accedere alla detrazione
Le detrazione al 110% per l’impianto solare è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione Come per l’ecobonus e il sisma bonus, anche per il bonus fotovoltaico 110% è prevista la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Per tutti quelli che non possono rientrare nel Superbonus è possibile usufruire della detrazione fiscale del 50% sia sugli impianti fotovoltaici che sull’accumulo. Anche questo bonus per il fotovoltaico domestico è stato confermato fino a fine 2021.
Fonte: Selectra
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