Evadendo una Istanza di interpello, la n. 154 del 5 marzo, l’agenzia delle entrate esprime parere positivo circa il bonus facciate applicabile ad una facciata di uno stabile che non è visibile da suolo pubblico, ponendo tuttavia due condizioni ai fini di tale beneficio.
La situazione prospettata dal contribuente
Alfa srl è proprietaria di un corpo di fabbrica confinante ad un complesso monumentale.
Una delle pareti esterne di tale corpo di fabbrica è visibile al pubblico accedendo al complesso monumentale confinante, essendo quest’ultimo liberamente aperto alle visite di turisti e visitatori.
Di fatto, pertanto, la società Alfa srl ritiene che la facciata visibile al pubblico all’interno del complesso monumentale possa accedere al bonus facciate anche se non pienamente rispettata la condizione della visibilità della stessa “dal suolo pubblico o dalla strada”.
Nella pratica la facciata risulta essere visibile “al pubblico” e non “dal suolo pubblico”. Da qua il dubbio di alfa srl.
La società istante fa inoltre presente che le altre condizioni di accesso alla detrazione del 90% sono comunque rispettate. Infatti:
La Variante al piano regolatore del Comune ove sorge il complesso stesso, fa ricadere l’immobile in parola (a sua volta vincolato ai sensi dell’articolo 21 del D. Lgs. n. 42 del 2004) in Zona “A” ed è individuato, ai sensi dell’articolo 56 delle Norme di Attuazione del PRG, come «Attrezzatura di quartiere».
La risposta dell’agenzia delle entrate
L’agenzia delle entrate, rispondendo all’istanza in questione e facendo riferimento alla circolare 2/E/2020, ammette al beneficio la facciata che versa in tale particolare condizione per la seguente motivazione:
.. in considerazione di tali chiarimenti, sul presupposto essenziale che la porzione di immobile su cui sono operati gli interventi risulti visibile da suolo ad uso pubblico e sia stipulata in tale senso apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale che ne disciplini l’uso, si ritiene che gli interventi operati sulla facciata possano fruire della detrazione cd. bonus facciate (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti, che non sono oggetto della presente risposta).
Tuttavia il fisco subordina la concessione di cui sopra ad una condizione particolare:
Deve infatti essere stipulata in tale senso apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale che ne disciplini l’uso, si ritiene che gli interventi operati sulla facciata possano fruire della detrazione cd. bonus facciate (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti, che non sono oggetto della presente risposta).
Il bonus facciate in breve
Si ricorda che il bonus facciate è stato istituito con l’art. 1, co. da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).
Il beneficio, in origine in vigore per il solo anno 2020, è stato successivamente prorogato per tutto il 2021 ad opera della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
Alla base del bonus facciate vi è una detrazione del 90%, senza limite massimo di spesa, come invece accade per altre detrazioni relative agli immobili, per altro soggetta all’ulteriore beneficio previsto dall’art. 121, DL 34/2020 (cessione della detrazione/sconto in fattura).
Ai fini dell’accesso alla detrazione in questione occorre sostenere interventi, inclusa la mera pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
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