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Il Superbonus vale anche per le tende da sole: ecco quali – La Repubblica

Non solo sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento. Anche le strutture che riparano dal sole contribuiscono a migliorare il rendimento energetico degli edifici. Per questo se state valutando la possibilità di acquistare delle tende solari, o di sostituire le vecchie, e il condominio sta realizzando degli interventi per i quali si ha diritto al Superbonus energetico questo il momento di farlo. Anche per le strutture oscuranti, infatti, è possibile usufruire della detrazione del 110% dal momento che l’istallazione rientra tra gli interventi trainati. Occorre però che si tratti di prodotti che rispettano le regole stabilite dall’Enea. Se nel condominio non sono in corso interventi trainanti è comunque possibile utilizzare per questa tipologia di acquisti la detrazione del 50% prevista come ecobonus. Ecco tutte le caratteristiche che debbono avere tende e altre strutture per poter rientrare nell’agevolazione fiscale.

Oscuranti o solari
Le schermature solari ammesse al bonus fiscale possono essere di due tipi:  
– chiusure oscuranti vere e proprie, ossia persiane, avvolgibili, tapparelle;
– schermature solari, ossia tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci.

Le chiusure oscuranti possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti). Quando si tratta di sostituzione, i nuovi prodotti devono  possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico e sia quindi possibile ottenere la relativa agevolazione.

In entrambi i casi è necessario che le strutture siano a protezione di una superficie vetrata e siano applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili. Non è possibile, in sostanza, l’agevolazione per le schermature solari fai-da-te” in quanto per poter garantire la riduzione del consumo energetico dell’edificio per la climatizzazione estiva si deve trattare prodotti che fanno parte di quelli contenuti nell’Allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 in materia di rendimento energetico nell’edilizia e che devono avere la relativa certificazione di conformità rispetto alle norme tecniche di riferimento. Le chiusure oscuranti possono essere applicate tutte le vetrate, a prescindere dall’orientamento. Nel caso delle schermature solari, invece, sono ammessi solo gli orientamenti da Est a Ovest passando per Sud. Sono invece esclusi Nord, Nord-Est e Nord-Ovest.

Quali tende con il bonus. Quanto alle varie tipologie di schermature solari ammessa l’agevolazione possano essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate, purché mobili e “tecniche”.  Si deve trattare, in sostanza, di  installazioni stabili, che devono permettere una regolazione del grado di apertura e quindi consentono di rispondere in maniera dinamica alle continue variazioni delle sollecitazioni solari nei confronti dell’interno dell’immobile.

Rientrano tra i prodotti agevolabili dal fisco:
– tende da sole a telo avvolgibile;
– tende a rullo;
– tende a lamelle orientabili (veneziane);
– tende frangisole.

Le istruzioni. Per poter usufruire della detrazione fiscale dovrà essere rispettato il valore minimo richiesto dalle norme del fattore di trasmissione solare totale, ossia accoppiato a quello della superficie vetrata della quale sono copertura, e  il risultato dovrà essere certificato.

La detrazione fiscale, sia nel caso dell’ecobonus sia nel caso del Superbonus, comprende l’acquisto dei prodotti, l’istallazione e le spese necessarie per la certificazione e l’asseverazione da trasmettere all’Enea.

Il fisco verde

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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