Superbonus 110 per cento, le case in costruzione sono escluse dall’agevolazione. Per le altre unità immobiliari ad uso residenziale del condominio spetta invece la maxi-detrazione, nel rispetto degli altri requisiti di legge. Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 174 del 16 marzo 2021.
Superbonus 110 per cento, le case in costruzione non danno diritto alla fruizione dell’agevolazione.
Lo spiega la risposta all’interpello numero 174 del 16 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Gli edifici accatastati con categoria F/3, ovvero unità in corso di costruzione non possono essere definibili come unità esistenti di natura residenziale e sono quindi escluse dalla maxi-detrazione.
Tuttavia, nel rispetto delle altre disposizioni di legge, il condominio può beneficiare del superbonus 110 per cento per le altre unità abitative e il limite di spesa sarà calcolato al netto di quelle in costruzione.
Superbonus 110 per cento: le case in costruzione non rientrano nell’agevolazione
Sul superbonus 110 per cento continuano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: quelli contenuti nella risposta all’interpello numero 174 del 16 marzo 2021 riguardano la possibilità di fruizione dell’agevolazione per case in costruzione, ovvero immobili accatastati nella categoria F/3.
- Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello numero 174 del 16 marzo 2021
- Superbonus – interventi “trainanti” e “trainati” su edificio condominiale (composto anche da unità immobiliari di categoria catastale F/3) – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Come di consueto lo spunto per i chiarimenti arriva da un caso concreto: un condominio costituito da 5 piani fuori terra e composto da 18 appartamenti e 3 magazzini di cui 5 appartamenti che risultano al grezzo.
L’istante chiede di poter fruire dell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio per gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e trainati, e i limiti di spesa da rispettare.
L’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione proposta dal soggetto istante e ritiene che le case in costruzione non rientrino nel superbonus 110 per cento.
In particolare, nel documento di prassi viene sottolineato che:
In relazione al caso in esame si fa presente che ai fini della fruizione dei benefici del cd. Superbonus, condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici “esistenti” dotate di impianto di climatizzazione invernale, di natura residenziale (ad esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico), non essendo agevolatigli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.
I fabbricati catalogati con categoria catastale F/3, ovvero “unità in corso di costruzione”, non possono essere definite unità esistenti di natura residenziale, pertanto sono escluse dall’agevolazione.
La categoria F/3 è infatti una categoria provvisoria, nella quale, senza attribuzione di rendita catastale, vengono inseriti gli immobili in attesa della destinazione definitiva.
L’esclusione degli immobili rientranti in tale categoria, tuttavia, non preclude dalla fruizione del superbonus per le altre unità immobiliari che fanno parte del condominio.
Le rimanenti unità immobiliari, accatastate come residenziali, danno diritto all’agevolazione nel rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti dalle norme.
Pertanto l’istante potrà beneficiare del superbonus 110% esclusivamente in relazione alle altre unità in questione.
Superbonus 110 per cento: requisiti e limiti di spesa
Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate vengono ribaditi i requisiti che si devono rispettare per la fruizione del superbonus 110 per cento sugli interventi di efficientamento energetico.
L’Amministrazione finanziaria spiega che gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano lo stesso involucro può beneficiare dell’agevolazione, come intervento trainante, a condizione che sia rispettata l’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio.
Nel calcolo di tale superficie devono essere esclusi i fabbricati accatastati come F/3.
Per quanto riguarda i limiti di spesa, il criterio da adottare è pressoché lo stesso.
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo delle spese variabile in funzione delle tredici unità immobiliari del condominio, con esclusione delle unità immobiliari accatastate come F/3.
Il calcolo dell’agevolazione varia in funzione del numero delle unità immobiliari che costituiscono l’edificio.
Se tale edificio è composto da più di otto unità, come nel caso presentato dall’istante, il limite massimo di spesa è pari a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.
Source: informazionefiscale.it
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