Con due note di chiarimento dell’11 marzo 2021 (leggi l’articolo), l’ENEA ha fornito informazioni utili su asseverazioni e computo metrico in tema di Superbonus, pubblicando anche un’utile riepilogo della documentazione tecnica e amministrativa riguardante l’agevolazione Super Ecobonus, che i beneficiari sono tenuti a conservare, e nell’ipotesi di opzione per la cessione del credito, cosa è necessario produrre.
In merito alla documentazione Super Ecobonus che il beneficiario dell’agevolazione è tenuto a conservare, l’ENEA elenca dettagliatamente i seguenti documenti amministrativi e tecnici.
Documentazione amministrativa da conservare a cura del beneficiario
- Asseverazione completa degli allegati obbligatori redatta e firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 119, comma 13, punto a) DL 34/2020, attestante il rispetto dei requisiti tecnici e della congruità dei costi e riportante i codici IDA (Identificativo dell’Asseverazione, generato in automatico dal Portale) e ASID (Protocollo dell’Asseverazione, generato in automatico dal Portale, è il codice da utilizzare per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in caso di cessione del credito o sconto in fattura). Gli allegati obbligatori sono:
- APE ante operam
- APE post operam
- Polizza assicurativa con massimale adeguato
- Fatture delle spese sostenute
- Computo metrico
- Stampa in originale della «Scheda Descrittiva» degli interventi, riportante il codice CPID (quando si invia l’asseverazione a fine lavori, a valle dell’iter di trasmissione il Portale genera in automatico la Scheda Descrittiva degli interventi con il relativo CPID (Codice Personale Identificativo) sia per gli interventi condominiali sia per gli interventi nelle unità immobiliari o edifici unifamiliari) assegnato dal Portale SuperEcobonus 110%, firmata dal tecnico abilitato e dal soggetto beneficiario.
- Copia della relazione tecnica, di cui all’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. (ex Legge 10/91) o provvedimento regionale equivalente (se la data di inizio lavori è dal 06/10/2020, la relazione tecnica è sempre obbligatoria per gli interventi di SuperEcobonus, ai sensi del DM 06/08/2020, art. 6, comma 1, lett. a (Decreto Requisiti tecnici)
- APE (Attestato di Prestazione Energetica) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni nello stato finale e con tutti i servizi energetici presenti nella situazione post intervento, in conformità al DM 26/06/2015 «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici» (o legge regionale equivalente).
- Nel caso degli interventi sull’involucro opaco e trasparente: schede tecniche dei materiali, dei componenti/sistemi edilizi e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione. Nel caso di intervento trainaNTE di coibentazione dell’involucro, anche certificazione CAM e caratteristiche dei materiali isolanti.
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Nel caso di interventi sugli impianti di climatizzazione invernale: schede tecniche dei nuovi generatori di calore e, ove prevista, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica.
- Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 nel caso di interventi riguardanti gli impianti.
Documentazione tecnica da conservare a cura del beneficiario
- Titolo edilizio, ove richiesto, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (SCIA, CILA ecc.)
- Delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi riguardanti le parti comuni condominiali.
- Dichiarazione di consenso da parte del/la proprietario/a per i lavori effettuati dal detentore dell’immobile.
- Fatture relative alle spese sostenute ovvero certificazione delle somme corrisposte dal condòmino per gli interventi sulle parti comuni (cfr. Circolare dell’8 agosto 2020 n. 24).
- Ricevuta del bonifici «parlanti» bancari o postali.
- Stampa della e-mail ricevuta dall’ENEA contenente il codice ASID che costituisce ricevuta che l’asseverazione è stata trasmessa.
Solo ai fini dell’opzione per la cessione del credito o sconto in fattura
- Visto di conformità (art. 119, comma 11, DL 34/2020) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
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