Sismabonus, limiti rigidi sull’asseverazione: l’evoluzione della normativa non sempre salva l’accesso. Solo per i titoli abitativi chiesti dal 16 gennaio 2020 è possibile seguire le nuove regole introdotte nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti numero 58 del 2017. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 192 del 18 marzo 2021.
Sismabonus, limiti rigidi sull’asseverazione: le novità introdotte nella normativa non valgono per tutti. Ma bisogna applicare le regole previste nel periodo di riferimento.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 192 del 18 marzo 2021.
Si applicano, infatti, solo per i titoli abitativi chiesti dal 16 gennaio 2020 le nuove disposizioni introdotte nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti numero 58 del 2017, secondo le quali il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.
- Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello numero 192 del 18 marzo 2021
- Articolo 16, comma 1-quater del decreto legge n. 63 del 2013. Detrazioni per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (cd. sisma bonus).
Sismabonus, limiti rigidi sull’asseverazione: le novità normative non sono per tutti
Come di consueto, lo spunto per fare luce sul sismabonus e sui tempi dell’asseverazione arriva dall’analisi di un caso pratico.
All’Agenzia delle Entrate si rivolge una società che svolge come attività secondaria la compravendita e la realizzazione di beni immobili da destinare principalmente all’esercizio dell’attività principale.
Tra ottobre 2017 e luglio 2019 ha acquistato nello stesso comune 5 diversi immobili da ristrutturare: il progetto prevede una demolizione e ricostruzione con ampliamento da cui deriveranno due edifici da utilizzare nell’esercizio della propria attività di impresa.
Il permesso di costruire è stato rilasciato a dicembre 2020. L’intervento edilizio di demolizione e ricostruzione sarà eseguito dalla stessa società, affidando in appalto i vari lavori a ditte specializzate nei vari settori di intervento.
Superfici più ampie e una maggiore cubatura rispetto agli edifici preesistenti e un rischio sismico di due classi superiori risulteranno dai lavori.
Il permesso di costruire è stato presentato nel 2019 come variante di una prima richiesta del 2018. E la società ha consegnato con una documentazione integrativa le asseverazioni per attestare il “rischio sismico di costruzione” prima dell’intervento datate 2020 dal momento che l’opera deve essere ancora realizzata.
Alla luce della situazione descritta, la società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare del cosiddetto sismabonus ordinario tenendo conto delle modifiche introdotte dall’articolo 10 del decreto-legge n. 76 del 2020 all’articolo 3, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001 che, “amplia il concetto di interventi di ristrutturazione includendo l’ampliamento planivolumetrico e le modifiche tipologiche dell’immobile preesistente a seguito di demolizione e ricostruzione”.
Il sismabonus regolato dagli articoli 16-bis, lett. i) del TUIR e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute, nel limite di spesa 96.000 euro, per unità immobiliare esistente per ogni anno, che può essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
La detrazione arriva anche all’80 per cento, a seconda che vi sia la diminuzione di una o due classi di rischio.
Con la risposta all’interpello numero 192 del 18 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate pone il suo veto:
“Considerato che, nel caso di specie, l’Istante ha presentato domanda di Permesso di costruire in data …2019 e …/2019 come variante del permesso di costruire del…2018 e che, alle predette richieste non era allegata la prescritta asseverazione, lo stesso non può accedere alle detrazione in oggetto”.
Sismabonus, limiti rigidi sull’asseverazione: l’evoluzione nel tempo
L’impossibilità di accedere al sismabonus per l’azienda è legata ai tempi di presentazione della documentazione.
Non c’è dubbio, infatti, che la detrazione prevista dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 possa essere fruita anche dai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro qualificazione come strumentali, beni merce o patrimoniali.
La norma prevede che, se dagli interventi deriva una diminuzione del rischio sismico, la detrazione sale al 70 per cento in caso di diminuzione di una classe di rischio e all’80 per cento in caso di diminuzione di due classi di rischio. Ma c’è un aspetto cruciale di cui tener conto.
Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 come modificato da successivi DM del 7 marzo 2017, n. 65, e relativi allegati, DM 09 gennaio 2020, n. 24 e DM 6 agosto 2020, n.329, sono state stabilite le linee guida per la classificazione e le modalità per l’attestazione dell’efficacia degli interventi effettuati da parte di professionisti abilitati.
Il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato. È questa la regola generale.
Nello specifico, per verificare la possibilità di beneficiare la detrazione nel caso analizzato, bisogna far riferimento alle disposizioni previste al momento della presentazione del permesso di costruire: risultava necessaria la contestuale presentazione dell’asseverazione unitamente alla richiesta del titolo abilitativo.
Nella risposta all’interpello si legge:
“Per tale motivo, con la circolare n. 19/E del 2020 è stato ribadito che un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso alla detrazione in commento”.
Solo dopo, infatti, il testo è stato modificato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24, stabilendo che:
“il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”.
Si tratta, però, di una via percorribile solo per i titoli abilitativi chiesti a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero il 16 gennaio 2020.
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