Quali sono le modalità di utilizzo dei crediti di imposta rivenienti da lavori di recupero assoggettati al Superbonus del 110%?
DOMANDA
Quali sono le modalità di utilizzo dei crediti di imposta rivenienti da lavori di recupero assoggettati al Superbonus del 110%?
RISPOSTA
Tecnicamente, la cessione dei crediti derivanti da interventi ricompresi nel regime di cui agli articolo 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 avviene attraverso lo spostamento del credito in parola dal “cassetto fiscale” del beneficiario cedente a quello del cessionario/acquirente, che è tenuto ad accettarlo formalmente mediante le funzionalità telematiche dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui la cessione avvenga tra beneficiario dello sconto fiscale al fornitore che ha eseguito i lavori si parla di “cessione in conto pagamenti”.
Nel caso, invece, si tratti di uno sconto in fattura praticato dall’impresa non si verificherà una concreta cessione di credito fiscale, in quanto questo sorgerà direttamente in capo all’impresa.
In tal caso la successiva cessione si verificherà tra impresa e cessionario, a fronte del pagamento di tali crediti.
È necessario tenere presente il fatto che, ai fini dell’iscrizione del credito nel cassetto fiscale del beneficiario occorre disporre del visto di conformità, che certifica la sussistenza dei presupposti che conferiscono il diritto alla fruizione della detrazione.
Una volta che sia stata perfezionata la cessione, con accettazione del credito da parte del cessionario, i crediti di imposta acquistati sono impiegati in compensazione tramite Modello F24 con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e, comunque, non prima del 1°gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono state effettivamente sostenute le spese.
Cessionari e fornitori sono tenuti a confermare l’esercizio dell’opzione esclusivamente servendosi delle funzionalità messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del sito dell’Amministrazione.
La quota di credito di imposta che eventualmente non abbia trovato utilizzo nel corso dell’anno non può essere utilizzata nel corso degli anni successivi e non è possibile farne richiesta a rimborso.
In questo contesto non trovano applicazione né il limite massimo di 700.000 euro di crediti di imposta e di contributi compensabili (elevati dal “Decreto Rilancio” per l’anno 2020 ad un milione di euro) né il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.
Oltre l’impiego in compensazione è ammessa, sempre a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione delle comunicazione, l’ulteriore cessione dei crediti di imposta acquisiti nei confronti di soggetti terzi, compresi gli Istituti di credito e gli intermediari finanziari.
La comunicazione di tale cessione avviene sempre ad opera del soggetto cedente tramite l’impiego dell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate a seguito della conferma dell’opzione.
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A cura di Massimo Pipino
Sabato 20 marzo 2021
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