Giovedì, 24 Dicembre 2020
Proroga dei termini
In data 23 dicembre 2020 è stato approvato in Consiglio dei Ministri il decreto-legge di proroga dei termini, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Tale decreto contiene, all’articolo 13, comma 6, la proroga del termine per l’emanazione del decreto interministeriale sull’effettuazione dei controlli radiometrici, in attuazione dell’articolo 72, comma 3 del decreto legislativo n. 101 del 2020 in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
La predisposizione del testo del decreto ministeriale, attualmente all’esame delle Amministrazioni concertanti (MISE, MAECI, SALUTE, AMBIENTE, LAVORO, AGENZIA DELLE DOGANE e ISIN), ha comportato un allungamento dei tempi previsti per la sua adozione (in scadenza il 25 dicembre 2020), in considerazione della complessità della materia concernente l’individuazione dei prodotti e semilavorati metallici da sottoporre a controllo secondo i criteri previsti dal citato art. 72, comma 3, del Dlgs, n. 101/2020 e del necessario raccordo con gli operatori e le Amministrazioni coinvolte. Tale allungamento dei tempi ha richiesto la necessità di prorogare il termine per l’adozione del decreto di attuazione al 30 aprile 2021: pertanto, fino alla predetta data, ai fini della sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo continuerà ad applicarsi la disciplina previgente di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100.
Nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL Milleproroghe 2020, si invitano le Amministrazioni interessate a prendere atto di tale modifica normativa, al fine di darvi sin da subito esecuzione, ciascuna negli ambiti di rispettiva competenza.
Si allega l’estratto della norma approvata nel DL Milleproroghe 2020:
“(Sorveglianza radiometrica EURATOM)
All’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole “Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100” sono sostituite dalle seguenti: “Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100.”
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