Le disposizioni che regolamentano l’accesso al Superbonus in caso di installazione di un impianto fotovoltaico sono contenute nel comma 7 dell’articolo 119 del decreto Rilancio. Il testo stabilisce che la detrazione del 110% è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo e che “la detrazione e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura”. in base alle norme, quindi, si usufruisce del Superbonus non può ottenere nessuna remunerazione per la cessione dell’energia prodotta in più rispetto a quella utilizzata in proprio. In sostanza il ritiro deve avvenire a titolo gratuito, pena la perdita dell’agevolazione fiscale.
Source: repubblica.it
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