Il Superbonus e il sismabonus con aliquota al 110% sono riconosciuti esclusivamente ai contribuenti privati e ai condomini per gli interventi effettuati sui beni comuni. condizione indispensabile per le agevolazioni, però, è che nel progetto presentato al Comune risulti che l’intervento rientra nell’ambito della ristrutturazione e non della nuova costruzione. In base a quanto stabilito nella nuovo testo dell’articolo 3 del DPR 380/2001, Testo unico in materia edilizia, infatti,nell’ambito della ristrutturazione che consente di accedere alle detrazioni fiscali rientrano infatti anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con incrementi di volumetria nell’ambito interventi di rigenerazione urbana. Se è così e il progetto è stato presentato dal proprietario di un edificio con tre unità immobiliari destinate a diventare quattro grazie all’ampliamento, è possibile ottenere le agevolazioni anche per quel che riguarda gli oneri di urbanizzazione in quanto si tratta di una spesa indispensabile per la realizzazione dell’intervento. Per quel che riguarda i limiti di spesa ammessi all’agevolazione occorre fare riferimento al numero di unità immobiliari presenti all’atto della presentazione del progetto. Quindi, di fatto, il tetto di spesa ammesso al sismabonus al 110% è pari a 96.000 euro moltiplicato per le tre unità immobiliari dell’edificio da demolire, a prescindere dal fatto che successivamente venga realizzata un’altra unità. Quanto invece alla possibilità di utilizzare il Superbonus di tipo energetico per la realizzazione del cappotto, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta 70 del 2 febbraio scorso, “qualora non sia possibile identificare le spese riferibili esclusivamente agli interventi che comportano il conseguimento di una classe energetica superiore rispetto alle spese che, invece, determinano una riduzione del rischio sismico, non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa. Diversamente laddove fosse possibile identificare le spese riferibili esclusivamente agli interventi di eco-bonus, sarebbe possibile ottenere entrambe le agevolazioni”. Sempre in materia di superbonus energetico, infine, occorre considerare che per la presentazione dell’Attestato di prestazione energetica convenzionale precedente ai lavori necessario ad attestare il salto di due classi dell’edificio, come chiarito sempre dall’Agenzia con la circolare 30 del 22 dicembre scorso, occorre fare riferimento alla situazione preesistente prima della demolizione. L’Ape successivo ai lavori, invece, dovrà tener conto della nuova situazione considerando, quindi, anche il volume della nuova unità immobiliare.
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