I prezzi di cui all’Allegato I del cosiddetto Decreto ministeriale Requisiti ecobonus sono invece da utilizzarsi per tutti gli interventi indicati nell’Allegato A del medesimo decreto, laddove l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore”.
Ciò significa che rispetto agli interventi coperti da superbonus 110% e che prevedono l’asseverazione, il tecnico abilitato dovrà allegare il computo metrico, dichiarando il rispetto dei i costi massimi per tipologia di intervento. I criteri, lo ricordiamo, sono tre. Il primo riguarda i costi per tipologia di intervento: “Devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento”. In alternativa a questi prezzari, “il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI, Tipografia del Genio Civile”.
Il secondo criterio è relativo al caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire: in questo caso il professionista determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica.
La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi dovrà essere allegata all’asseverazione. Infine, il terzo criterio riguarda si applica quando la verifica della congruità dei prezzi evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento. In questi casi, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal decreto requisiti.
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