È sicuramente l’agevolazione più cospicua contenuta nel decreto Rilancio (qui lo speciale QuiFinanza), e una delle più ambite sia per le imprese che per i cittadini. Stiamo parlando del cosiddetto superbonus al 110% per i lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, cioè ecobonus e sismabonus, questa volta insieme.
Il dl Rilancio consente una detrazione del 110% per molti lavori eseguiti dal 1° luglio 2020 e al 31 dicembre 2021, ripartibile in 5 anni, e non più 10, anche con possibilità di cedere il credito o avere lo sconto in fattura.
Quali sono i lavori “trainanti”
All’articolo 119 il decreto chiarisce gli interventi cosiddetti “trainanti”, per i quali spetta la detrazione “potenziata”: e cioè, la detrazione si può estendere anche ad altri interventi di efficientamento energetico, ma soltanto se si accompagnano a uno di questi due interventi principali.
Per i lavori di efficientamento energetico bisognerà dimostrare, tramite l’attestato di certificazione energetica, di aver migliorato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta”. La detrazione non spetta se le spese si riferiscono a interventi su seconde case.
Eccoli:
- isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Il massimale di spesa è pari a 60mila euro per ciascuna unità immobiliare interessata;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. Il beneficio si applica anche sulle spese per smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito. Il massimale di spesa è 30mila euro per ciascuna unità immobiliare interessata.
- sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. Il beneficio si applica anche sulle spese per smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito. Il massimale di spesa è 30mila euro per ciascuna unità immobiliare interessata.
A quali lavori si estende il bonus
Se eseguiti congiuntamente ad almeno uno di questi interventi, il superbonus del 110% si estende anche a:
- altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del DL 63/2013
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, con un massimale di spesa pari a 48mila euro, e comunque nel limite di spesa di 2.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale
- installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, con un massimale di spesa pari a 48mila euro, e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, con un massimale di 3mila euro.
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