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Ecobonus 110 e vendita immobile, le spese si possono detrarre dalle tasse da pagare? – idealista.it/news

Quali tasse si pagano su un immobile oggetto dei lavori dell’ecobonus 110 in caso si decida per la vendita prima dei cinque anni? Ê possibile detrarre le spese sostenute per il superbonus dalla plusvalenza? A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate

Nella risposta 204/2021, l’Agenzia delle Entrate ha risposto alla domanda di un privato che abita in un condominio dove sono stati effettuati lavori rientranti nell’ecobonus 110% e che, contestualmente, ha realizzato lavori “trainati” di sostituzione degli infissi. Entrambi hanno optato per lo sconto in fattura.

 Il soggetto in questione ha chiesto all’Agenzia se in caso di vendita dell’immobile prima dei cinque anni è possibile detrarre le spese sostenute per la ristrutturazione ai fini del calcolo delle tasse da pagare.

L’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento alla sentenza n 16538 della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che sono spese  “deducibili ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, solo quelli che attengono al costo di acquisto (spese notarili, di mediazione, imposte di registro, ipotecarie e catastali, cioè i costi inerenti al prezzo di acquisto (…) o che si risolvono in aumento di valore del bene, perdurante al momento in cui si verifica il presupposto impositivo (ad esempio, le spese sostenute per liberare l’immobile da oneri, servitù ed altri vincoli, oppure le spese che abbiano determinato un aumento della consistenza economica del bene). D’altro canto, non rientrano negli oneri deducibili le spese che attengono alla normale gestione del bene e che non ne abbiano determinato un aumento di valore, perdurante al momento in cui viene realizzata l’operazione imponibile. L’onere della prova della deducibilità del costo grava sul contribuente, che deve dimostrare, non solo di aver sostenuto le spese, ma anche la loro inerenza ed il carattere incrementativo del valore del bene”.

Fatta tale premessa, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le spese per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico, deliberati dall’assemblea del condominio, per la parte imputata all’Istante, nonché le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti nel proprio appartamento, rientrano tra le spese incrementative, nell’accezione formulata dalla Cassazione nella richiamata sentenza, trattandosi di spese che non attengono alla normale gestione del bene e che ne hanno determinato un aumento di valore, perdurante al momento in cui viene realizzata l’operazione imponibile. Tali spese, pertanto, possono essere considerate, ai fini del calcolo della plusvalenza della cessione infraquinquennale dell’immobile. Viene considerato irrelevante il fatto che per queste spese si sia optato per lo sconto in fattura perché alternativo alla detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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