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Superbonus 110%: i limiti di spesa per gli interventi trainati – Lavori Pubblici

Uno degli aspetti che ha catalizzato di più l’attenzione sul
superbonus 110% è la possibilità di realizzare gli
interventi trainati sui quali però non a tutti
sono chiari i relativi limiti di spesa
ammissibili
.

Superbonus 110%: gli aspetti negativi e positivi della
norma

Prima di addentrarci sui limiti di spesa, parliamo degli aspetti
positivi della norma. Abbiamo già chiarito più volte cosa non va:
la normativa poco chiara, l’orizzonte
temporale “risicato”
e lo scontro tra quello che si “vorrebbe” fare e lo stato dei fatti del patrimonio edilizio
italiano. Soprattutto l’aspetto legato alla
conformità urbanistica-edilizia
è una delle cause
principali che sta bloccando molti lavori.

Tra gli aspetti che, invece, hanno lanciato il suberbonus, oltre
chiaramente alla convenienza della detrazione fiscale, abbiamo:

  • le possibilità “infinite” (e spesso fuori controllo) relative
    alla cessione del credito;
  • la realizzazione dei cosiddetti interventi trainati alla stessa
    aliquota degli interventi trainanti.

Speciale Superbonus

Superbonus 110%: gli interventi trainati di ecobonus

Soprattutto per quel che riguarda gli interventi di
riqualificazione energetica che hanno accesso
all’ecobonus 110%, l’art. 119 del Decreto
Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio)
ha previsto che nel caso congiuntamente alla realizzazione degli
interventi trainanti ne siano realizzati altri di efficienza
energetica (articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) o
di abbattimento delle barriere architettoniche
anche su questi è possibile applicare la detrazione fiscale del
110%.

Entrando nel dettaglio degli interventi trainati di ecobonus,
l’art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio
stabilisce che, nel caso siano realizzati ad uno degli interventi
trainanti, possono accedere al superbonus 110% anche:

  • gli interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14
    del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di
    spesa previsti;
  • gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera
    e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore
    di persone di età superiore a sessantacinque anni.

È anche previsto che qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno
uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del
paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), o gli interventi trainanti siano
vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la
detrazione si applica a tutti gli interventi trainati, anche se non
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainati,
fermi restando i requisiti di cui all’art. 119, comma 3 del Decreto
Rilancio (doppio salto di classe energetica).

Superbonus 110%: i limiti di spesa per gli interventi trainati
di ecobonus

Sia nel caso di interventi trainati realizzati congiuntamente a
quelli trainanti o quelli realizzati non congiuntamente perché si è
in presenza di vincoli, i limiti di spesa vanno calcolati dividendo
la detrazione massima ammissibile prevista nelle
norme di riferimento per l’aliquota di detrazione
espressa in termini assoluti cioè 1,1.

Spesa massima ammissibile = detrazione
massima / 1,1

Entriamo nel dettaglio.

Per la sostituzione di serramenti e infissi, la
norma di riferimento prevede un limite massimo di detrazione
ammissibile pari a 60.000 euro per unità immobiliare. Nel caso
l’intervento sia trainato, la spesa massima ammissibile sarà pari a
60.000 euro diviso 1,1, cioè 54.545 euro.

Stesso calcolo per schermature solari e chiusure
oscuranti
e per l’installazione di collettori
solari
per la produzione di acqua calda per usi domestici.
Anche i questi due casi la relativa detrazione massima è pari a
60.000 euro per cui nel caso di interventi trainati, la spesa
massima ammissibile sarà pari 54.545 euro per
ognuno dei due.

Per la sostituzione o nuova installazione di impianti di
climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili, l’art. 14, comma 2.bis
del D.L. n. 63/2013 prevede una detrazione ammissibile pari 30.000
euro per unità immobiliare. Nel caso di intervento trainato, la
spesa massima ammissibile sarà pari a 30.000 euro diviso 1,1,
ovvero 27.273 euro.

Per quando concerne, infine, gli interventi per l’abbattimento
delle barriere architettoniche di cui all’art.
16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, l’Agenzia delle
Entrate
, nella guida sua
guida al Superbonus 110%
(Febbraio 2021) ha indicato
come spesa massima 96.000 euro.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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