Tra le più importanti novità fiscali contenute nella
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d.
Legge di Bilancio per il 2020) vi è senz’altro la nuova
agevolazione prevista per gli interventi sulle facciate esterne
degli edifici (c.d. Bonus Facciate).
- Cos’è il bonus
facciate - Come funziona il bonus
facciate - Quali interventi
comprende il bonus facciate - Gli interventi
inclusi - Gli interventi
esclusi
Un’agevolazione anticipata dal Ministro per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini,
per rilanciare gli investimenti per il restauro e il
recupero delle facciate di palazzi e condomini, che ha
superato tutti i passaggi parlamentari per entrare ufficialmente in
vigore a partire dall’1 gennaio 2020 fino al
31 dicembre 2020.
Entrando nel dettaglio, il bonus facciate prevede una
detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute
per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri
storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in
parte).
Considerato che la Legge di Bilancio prevede che il bonus
facciate possa essere utilizzato “per le spese
documentate, sostenute nell’anno 2020“, i lavori che
potranno godere dell’incentivo possono essere anche quelli
cominciati nel 2019 e pagati nel 2020.
La Legge di Bilancio per il 2020 definisce le modalità per
fruire della nuova detrazione, ovvero in 10 quote annuali di pari
importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9
successivi. In attesa di maggiori dettagli da parte dell’Agenzia
delle Entrate (che provvederà a scrivere una nuova guida fiscale in
merito), per usufruire della detrazione sarà certamente
necessario:
- pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale,
da cui devono risultare la causale del versamento, il codice
fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice
fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del
pagamento. - indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali
identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal
detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne
costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo
della detrazione.
Come previsto per le altre agevolazioni fiscali
(ristrutturazioni edilizie ed ecobonus), occorrerà conservare ed
esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:
- le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di
lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione
di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è
sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in
cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare
che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; - domanda di accatastamento per gli immobili non ancora
censiti - ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori
e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli
interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali - in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se
diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del
possessore all’esecuzione dei lavori - comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei
lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se
obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei
cantieri - fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente
sostenute - ricevute dei bonifici di pagamento.
Ferme restando le disposizioni agevolative in materia edilizia
(per le ristrutturazioni edilizie) e di riqualificazione
energetica (ecobonus), il bonus facciate è
ammesso esclusivamente per le spese relative ad
interventi sulle strutture opache della facciata,
su balconi o su ornamenti e fregi.
Qualora l’intervento effettuato (ove non sia di mera pulitura o
tinteggiatura esterna):
- influenzi dal punto di vista termico l’edificio;
- ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie
disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare
i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 e, in termini di
trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto MISE
26 gennaio 2010;
si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter
dell’art.14 del D.L. n. 63/2013, relative al monitoraggio da parte
dell’ENEA del risparmio energetico effettivamente conseguito a
seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle
relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo
specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e alle
modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che
in situ, eseguiti dall’ENEA.
Per ottenere la detrazione, sarà possibile eseguire lavori che
hanno l’obiettivo di recuperare e restaurare una facciata, sia di
una casa privata che di un condominio. Entrando nel dettaglio, le
spese ammesse alla agevolazione riguardano i lavori di:
- intonacatura;
- verniciatura;
- ripristino di balconi, ringhiere e frontalini.
Sono, invece, escluse dall’ambito di applicazione del bonus
facciate le spese relative agli interventi:
- sugli impianti di illuminazione;
- sui pluviali;
- sugli impianti termici;
- sui cavi esterni.
Restiamo in attesa della guida dell’Agenzia delle Entrate che
entri nel dettaglio (come già fatto per le ristrutturazioni edilizie,
l’ecobonus, il sismabonus e il bonus mobili).
A cura di Redazione
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