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Superbonus, detrazioni fiscali in edilizia e cessione del credito: c’è tempo fino al 15 aprile – Lavori Pubblici

Doveva scadere il 16 marzo. Poi è arrivata la proroga al 31
marzo e adesso quella al 15 aprile 2021 che consentirà ai
contribuenti di avere più tempo per comunicare all’Agenzia delle
Entrate la scelta di una delle due opzioni alternative previste dal
Decreto Rilancio per il superbonus 110% e per le principali
detrazioni fiscali in edilizia.

Superbonus e opzioni alternative

Con l’art. 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34
(c.d. Decreto Rilancio) è
stato, infatti, previsto che per la fruizione della bonus
110%
si possa scegliere per due opzioni alternative alla
detrazione diretta in dichiarazione dei redditi:

  • lo sconto in fattura da parte dei fornitori di
    prodotti e servizi fino ad un importo massimo delle spese sostenute
    e con possibilità di successiva cessione del credito ad altri
    soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
    finanziari;
  • la cessione del credito ad altri soggetti,
    anche in questo caso compresi gli istituti di credito e gli altri
    intermediari finanziari.

Per l’utilizzo delle due opzioni l’Agenzia delle Entrate ha
pubblicato il
Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847
poi modificato
dal
Provvedimento 12 ottobre 2020, n. 326047
.
Provvedimenti che hanno previsto l’invio della comunicazione
telematica della scelta all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo
successivo all’anno in cui sono state sostenute le spese.

Speciale Superbonus

Superbonus e opzioni alternative: le proroghe

Esclusivamente per le spese sostenute nel 2020
l’Agenzia delle Entrate ha emanato:

Entro lo stesso termine, come stabilito dal Provvedimento,
dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o
comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15
aprile 2021, sempre in relazione alle spese sostenute nel 2020.

Beneficiari e oggetto della proroga

I destinatari della proroga sono i contribuenti che, nel corso
del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli
interventi che beneficiano del Superbonus o degli ulteriori
interventi elencati dall’articolo 121, comma 2, del decreto
“Rilancio”, e che hanno optato, in luogo dell’utilizzo diretto
della maxi-detrazione spettante nella propria dichiarazione dei
redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai
fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa,
per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla
agevolazione spettante, tra cui banche e altri intermediari
finanziari.

Gli interventi che possono accedere alle due opzioni

Ricordiamo che la scelta delle due opzioni può essere fatta per
le spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022
esclusivamente per gli interventi che
accedono al superbonus. È possibile scegliere le due opzioni solo
per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
    (bonus casa o ristrutturazioni
    edilizie
    );
  • gli interventi di riqualificazione energetica rientranti
    nell’ecobonus ordinario;
  • gli interventi di adozione di misure antisismiche rientranti
    nel sismabonus ordinario;
  • gli interventi per i quali spetta il bonus
    facciate
    ;
  • l’installazione di impianti fotovoltaici che
    non rientra nel superbonus;
  • l’installazione di colonnine per la ricarica
    dei veicoli elettrici che non rientra nel Superbonus.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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