Due settimane in più per consentire a contribuenti e intermediari l’invio delle comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020 per il superbonus e di eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 30 marzo 2021, il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, precedentemente fissato al 31 marzo, è infatti ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021.
A disposizione di contribuenti ed intermediari ci saranno 15 giorni di tempo in più per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Superbonus, proroga comunicazione cessione del credito al 15 aprile 2021
La nuova proroga arriva a sorpresa, e ormai a poche ore dal termine di invio fissato al 31 marzo, tra l’altro già prorogato rispetto alla data canonica per l’invio della comunicazione, fissata al 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
C’è dunque tempo fino al 15 aprile 2021 per trasmettere i dati relativi alle opzioni esercitate per il superbonus 110%, per i lavori rientranti nell’ecobonus, nel sismabonus, nel bonus facciate e, tra gli altri, nel bonus ristrutturazioni 50%.
Entro lo stesso termine, come stabilito dal provvedimento, dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, sempre in relazione alle spese sostenute nel 2020.
Superbonus, chi sono i destinatari della proroga
In particolare, i destinatari della proroga sono i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del superbonus o degli ulteriori interventi elencati dall’articolo 121, comma 2, del decreto Rilancio, e che hanno optato, in luogo dell’utilizzo diretto della maxi detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla agevolazione spettante, tra cui banche e altri intermediari finanziari, conclude l’Agenzia delle Entrate.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.