I proprietari unici di un edificio con più unità immobiliari distintamente accatastate hanno diritto al Superbonus con le stesse modalità previste per i mini condomini, come indicato nel testo dell’articolo 119 del decreto rilancio dopo le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio. Per quel che riguarda le modalità di conteggio dei tetti di spesa l’Agenzia delle entrate con la circolare 30 del 22 dicembre 2020, ha chiarito che occorre considerare il numero di unità immobiliari presenti nello stesso fabbricato, a prescindere dal fatto che si tratti di immobili per uso abitativo e pertinenze. Le pertinenze che si trovano al di fuori del fabbricato principale non hanno invece un proprio tetto di spesa ma devono essere conteggiate all’interno del tetto di spesa dell’unità per uso abitativo alla quale sono collegate, sia per quel che riguarda il sismabonus al 110% che per il Superbonus di tipo energetico. Quindi nel caso specifico sarà possibile realizzare degli interventi anche l’immobile accatastato come box, ma nell’ambito del tetto di spesa calcolato con le regole indicate. Operativamente in entrambi i casi occorrerà moltiplicare per tre il tetto di spesa previsto per ciascuna unità immobiliare pari a 96.000 euro nel caso del sisma bonus e 40.000 euro per la coibentazione. Gli interventi di consolidamento potranno essere realizzati anche sull’immobile accatastato C/6. questo, invece, se non è riscaldato non potrà essere oggetto di interventi di efficientamento energetico. Sarà però possibile ottenere il superbonus per l’istallazione di pannelli solari tetto con la circolare 30, infatti, è stato chiarito che i pannelli possono essere installati anche sulle pertinenze invece che sull’edificio principale oggetto dei lavori.
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