Arriva una buona notizia per i contribuenti e gli intermediari che intendono ottenere il Superbonus 110%, l’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. I cittadini avranno due settimane in più per presentare le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020 o per inviare eventuali richieste di annullamento o di sostituzione.
Proroga per Superbonus 110% e bonus casa: la nuova scadenza
Quale sarà la nuova scadenza? Con il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, da ultimo fissato al 31 marzo, è infatti ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021. Entro lo stesso termine dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, sempre in relazione alle spese sostenute nel 2020.
Superbonus 110%, più tempo per inviare le comunicazioni
In sostanza, tenuto conto della proroga al 10 maggio 2021 del termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata prevista dall’articolo 5, comma 22, del decreto ”Sostegni”, con questo provvedimento l’Agenzia concede un lasso di tempo maggiore agli operatori economici per la predisposizione e la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2020.
Superbonus 110%, i destinatari della proroga
Entrando nello specifico, la proroga dei termini riguarda i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del Superbonus o degli ulteriori interventi elencati dall’articolo 121, comma 2, del decreto ‘Rilancio’, e che hanno optato, in luogo dell’utilizzo diretto della maxidetrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla agevolazione spettante, tra cui banche e altri intermediari finanziari, conclude l’Agenzia delle Entrate.
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