I tre condomini realizzati sulla stessa particella catastale che hanno in comune l’area verde e delle aree di passaggio costituiscono a tutti gli effetti un supercondominio in relazione alle aree comuni. Per la gestione del condominio composto da più edifici, o del supercondomio composto da più condomini si applica il comma 1 dell’articolo 1123 del codice civile che disciplina il cosiddetto “condominio parziale”. in base a quanto stabilisce il comma 3 dell’articolo, infatti: Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”. Questo comporta che in tutti i casi in cui un condominio sia composto da più edifici, come pure nel caso di un supercondominio, le decisioni sulla manutenzione del singolo edificio, O del singolo condominio, sono a carico dei soli condomini che abitano nella palazzina interessata ai lavori, Senza alcuna necessità di interpellare i proprietari degli altri edifici. Proprio sulla base delle norme Appena viste nella circolare 30/2020 l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità per le singole palazzine di ottenere il Superbonus per gli interventi che intendono effettuare (punto 5.2.4 ). Quindi quanto detto dall’esperto interpellato non è corretto Né in base alla legge né rispetto a quanto indicato dalle entrate, e il vostro condominio ha tutto il diritto di avviare le pratiche per ottenere superbonus, a prescindere da quello che dovessero decidere gli altri due condomini.
Source: repubblica.it
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.