Parere dell’agenzia delle entrate
L’agenzia delle Entrate per prima cosa precisa che gli acquirenti di abitazioni antisismiche hanno il diritto di richiedere il superbonus 110% anche se l’asseverazione presentata era stata predisposta con un modello precedente. E afferma: il beneficiario può cedere il credito d’imposta maturato.
Per quanto riguarda la fruizione del superbonus, affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022.
Inoltre, gli acquirenti delle case antisismiche potranno fruire del superbonus anche per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020, in applicazione del principio di cassa, a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il medesimo termine del 30 giugno 2022.
In questo caso, l’acquirente ha versato gli acconti prima del 1° luglio 2020 cioè prima dell’entrata in vigore del decreto Rilancio. Il contribuente, quindi, in linea di principio, ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito.
Tuttavia, resta fermo che in relazione all’acconto non sarà possibile fruire del superbonus, poiché come più volte precisato l’aliquota al 110 per cento è applicabile esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio e fino al periodo di vigente della detrazione qui in esame.
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