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Sismabonus 110% per immobile ad uso misto – PMI.it


Marco
chiede

Possiedo un immobile in comproprietà con mia moglie al 50% che conta due unità: piano terra officina (C3) data in comodato d’uso a terzi, al piano primo il mio appartamento accatastato A3. Sono in classe sismica 3 e dovrei rifare il tetto per migliorarla ma ho un dubbio sui massimali di spesa: non ho capito se posso utilizzare il sismabonus 110% e per quale importo essendoci due unità di cui solo una residenziale.


Barbara Weisz
risponde

Nel caso da lei esposto, credo che dipenda dall’esatta composizione dell’edificio, in particolare dall’eventuale preponderanza della parte destinata a uso residenziale rispetto a quella strumentale. La regola è la seguente: il Superbonus spetta solo agli edifici residenziali.

La circolare applicativa dell’Agenzia delle Entrate, 24/2020, prevede che l’edificio debba essere residenziale nella sua interezza. Nel caso in cui «la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50% – si legge nella circolare – , è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni».

In base a quello che scrive, non è chiaro quale percentuale dell’edificio sia accatastata in A3 e quale invece sia adibita a officina. In altri termini:

  • se l’officina ricopre più del 50% dell’edificio, può usare il Superbonus al 110% solo per la parte di lavori imputabile all’appartamento C3 (se la percentuale adibita a uso residenziale è inferiore al 50%, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, «è ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio»);
  • se invece è più grande l’appartamento, quindi la parte residenziale è superiore al 50% dell’edificio, può applicare la detrazione anche alla parte dei lavori addebitata all’officina.

L’importo massimo agevolabile è pari a 96mila euro per ogni unità immobiliare.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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