Sono ammessi al sismabonus e alla detrazione maggiorata al 110 per cento anche gli interventi di «riparazione o locali» (così come definiti dalla Ntc), praticati su singoli elementi strutturali per risolvere puntuali criticità, purché siano finalizzati alla riduzione delle condizioni di rischio e non peggiorino le condizioni di sicurezza preesistenti. È questa, in estrema sintesi, la conclusione a cui giunge la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del decreto Mit (n. 58 del 2017) e delle linee guida per la classificazione del rischio sismico nelle costruzioni, presieduta da Massimo Sessa presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La risposta della Commissione consultiva è stata sollecitata dal Consiglio nazionale degli Ingegneri e dall’Ance.
Il primo di quattro quesiti sottoposti all’attenzione della commissione di esperti riguarda appunto la possibilità di agevolare con l’aliquota al 110 per cento gli interventi cosiddetti di «riparazione o locali» definiti dalle Ntc (Dm 17 gennaio 2018) come «interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti».
Si veda anche:
• Superbonus: niente sgravio al 110% per i lavori antisismici sull’unità inserita nel complesso a schiera
Risposte ai quesiti di Cni-Ance
Interventi di «riparazione o locali»
Gli interventi di riparazione o locali sono interventi che non modificano in modo significativo il comportamento globale della costruzione e possono essere guidati, sempre secondo le Ntc, da quattro specifiche finalità: ripristinare le caratteristiche di elementi danneggiati, migliorare le caratteristiche di duttilità o di resistenza di parti della struttura, impedire meccanismi di collasso locale e, infine, modificare un elemento o una porzione limitata della struttura. Quest’ultima finalità è l’unica delle quattro elencate a non contemplare la riduzione delle condizioni di rischio.
Dunque, afferma la Commissione consultiva, solo gli interventi locali messi in atto per modificare un elemento o una porzione limitata, se non hanno come obiettivo la riduzione delle condizioni di rischio, non accedono agli incentivi fiscali del sismabonus e di conseguenza del superbonus. Se, invece, sono perseguite le altre tre finalità menzionate dalle Ntc, allora l’intervento rientra a pieno titolo tra quelli disciplinati dall’articolo 16-bis (comma 1- lettera i) del Dpr 917 del 1986 e dunque beneficia del sismabonus e del superbonus.
Gli interventi di «riparazione o locali» secondo la circolare del Csllpp
Per meglio classificare gli interventi di «riparazione o locali», la Commissione fa riferimento ai contenuti delle istruzioni per l’applicazione delle Ntc (circolare del Csllpp n. 7 del 21 gennaio 2019). In particolare, gli interventi locali sono tali se ottengono un aumento della sicurezza di almeno una porzione della costruzione.
Nel caso di danni subiti, la riparazione deve assicurare il mantenimento o l’incremento dell’originaria efficacia strutturale della porzione danneggiata. In tale categoria rientrano gli interventi di ripristino, rinforzo o sostituzione di elementi strutturali o di parti di essi non adeguati alla funzione che devono svolgere (ad esempio travi, architravi, coperture, impalcati o porzioni di impalcato, pilastri, pannelli murari). In particolare, gli interventi di rinforzo devono privilegiare lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque migliorare la duttilità locale. Anche il ripristino o il rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ne è un esempio l’introduzione di catene o tiranti) ricadono in questa categoria.
L’elenco (non esaustivo) degli interventi di «riparazione o locali» ammessi al superbonus
La Commissione consultiva fornisce anche un elenco (non esaustivo) di interventi che rientrano tra quelli di «riparazione o locali» ammessi al super-sismabonus al 110 per cento. Tra questi rientrano gli interventi sulle coperture o sui solai (o loro porzioni) volti ad aumentarne la capacità portante o ad eliminare la spinta sulle strutture verticali. Ma anche il ripristino o la riparazione di elementi strutturali (di calcestruzzo armato, muratura o acciaio) ammalorati, il rafforzamento dei nodi travi-colonna, l’inserimento di catene e tiranti per scongiurare il ribaltamento di pareti degli edifici in muratura, le cerchiature di travi o colonne, etc..
In sintesi
In sintesi gli interventi di «riparazione o locali» rientrano tra quelli, descritti all’articolo 16-bis (comma 1, lettera i) del Dpr 917 del 1986, relativi «all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali». Essi beneficiano del superbonus se si ottiene una riduzione del rischio e non vi sono traguardi prestazionali obbligatori da raggiungere, come ad esempio il salto di una o più classi di rischio.
di Mariagrazia Barletta
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