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Superbonus 110%: tutto sulle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio – Lavori Pubblici

Parlare delle detrazioni fiscali del 110%
(superbonus) previste dal Decreto Legge n.
34/2020
(Decreto Rilancio) non è mai
semplice. In realtà, ogni qual volta si deve trattare un argomento
che fa intrecciare tra loro norme di natura
tecnica
e fiscale, complice un quadro
normativo frammentato e l’assenza di un testo unico, la situazione
è sempre complicata. E quando l’aliquota fiscale è così
“importante” come quella prevista per il superbonus occorre fare la
dovuta attenzione.

Indice degli argomenti

Il Superbonus 2021 e il quadro normativo

Questo articolo proverà a fare chiarezza su tutto quello che
occorre sapere prima di valutare la possibilità di intervenire su
un immobile utilizzando le detrazioni fiscali previste dall’art.
119 del D.L. n. 34/2021. E per farlo non si può non partire dal
quadro normativo completo.

La norma di rango primario che ha previsto nel nostro
ordinamento è il Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34
, convertito con modificazioni dalla
Legge 17 luglio
2020, n. 77
, e successivamente modificato dal
Decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104
(c.d. Decreto Agosto), convertito con
modificazioni dalla Legge 13
ottobre 2020, n. 126
, e dalla Legge 30 dicembre
2020, n. 178
(c.d. Legge di Bilancio
2021
).

In particolare, da analizzare e comprendere bene sono gli
articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, la cui
versione aggiornata e coordinata può essere

scaricata qui
.

La norma di rango primario ha dovuto attendere alcuni
provvedimenti attuativi prima di essere operativa. Tali
provvedimenti sono:

  • il Decreto MiSE 6
    agosto 2020
    recante “Requisiti tecnici per l’accesso
    alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
    edifici – cd. Ecobonus” (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246) –
    c.d. Decreto Requisiti tecnici;
  • il Decreto MiSE 6
    agosto 2020
    recante “Requisiti delle asseverazioni per
    l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione
    energetica degli edifici – cd. Ecobonus” (Gazzetta Ufficiale
    05/10/2020, n. 246) – c.d. Decreto Asseverazioni;
  • il Decreto
    MIT 6 agosto 2020, n. 329
    recante “Modifica al D.M. 28
    febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la
    classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le
    modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati,
    dell’efficacia degli interventi effettuati””;
  • il
    Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n.
    283847
    recante “Disposizioni di attuazione degli
    articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
    per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti
    per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o
    restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica,
    riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari
    fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli
    elettrici”;
  • il
    Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2020,
    prot. 326047
    recante “Modifiche al modello per la
    comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del
    patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico,
    impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il
    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8
    agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle
    specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di
    comunicazione”;
  • la
    Guida Agenzia delle Entrate – Superbonus 110% – ed. Febbraio
    2021
    recante “Detrazioni per interventi di
    efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico, colonnine di
    ricarica di veicoli elettrici, eliminazione delle barriere
    architettoniche”;
  • il
    Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2020,
    prot. 49885
    recante “Comunicazioni all’anagrafe
    tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del
    patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su
    parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n.
    19969 del 27 gennaio 2017”;
  • il
    Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2021,
    prot. 51374
    recante “Proroga del termine per l’invio
    delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del
    decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese
    sostenute nell’anno 2020”;
  • il Provvedimento
    Agenzia delle Entrate 30 marzo 2021, n. 83933
    recante
    “Ulteriore proroga del termine per l’invio delle comunicazioni
    delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio
    2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno
    2020”.

Oltre a questi provvedimenti, è anche necessario conoscere:

  • il
    Decreto MIT febbraio 2017, n. 58
    recante “Sismabonus –
    Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle
    costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di
    professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi
    effettuati”;
  • il
    Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
    380
    recante “Testo unico delle disposizioni
    legislative e regolamentari in materia edilizia” (Gazzetta
    Ufficiale 20/10/2001, n. 245 – S.O. n. 239);
  • il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
    1986, n. 917
    recante “Approvazione del testo unico delle
    imposte sui redditi” (Gazzetta Ufficiale 31/12/1986, n. 302 – S.O.
    n. 126);
  • il Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63 recante
    “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE
    del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla
    prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle
    procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche’
    altre disposizioni in materia di coesione sociale”, convertito con
    modificazioni dalla Legge 03/08/2013, n. 90;
  • il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
    recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
    dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (Gazzetta
    Ufficiale 24/02/2004, n. 45 – S.O. n. 28);
  • il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
    recante “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.
    123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
    di lavoro” (Gazzetta Ufficiale 30/04/2008, n. 101 – S.O. n.
    108);
  • il Decreto MEF 18 febbraio 1998, n. 41 recante
    “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo
    di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in
    materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”
    (Gazzetta Ufficiale 13/03/1998, n. 60)

Il Superbonus 2021: cos’è e orizzonte temporale

Dopo aver chiaro il quadro di norme che intervengono su questa
detrazione fiscale, è possibile definire questo bonus fiscale. Si
tratta di una detrazione fiscale del 110% da applicarsi alle spese
sostenute per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di
riduzione del rischio sismico.

Allo stato attuale la detrazione si può applicare alle spese
sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La Legge di
Bilancio 2021 ha esteso questo orizzonte temporale ma questa
proroga è ancora in attesa di conferma da parte Consiglio
dell’Unione europea (Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 74). Se
questa proroga dovesse essere confermata, allora le spese potranno
essere sostenute anche fino al 30 giugno 2022 con alcune
eccezioni:

  • per gli IACP, in riferimento agli interventi di
    riqualificazione energetica (ecobonus 110%), le spese devono essere
    sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Per le spese
    sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro
    quote annuali di pari importo;
  • per gli IACP che alla data del 31 dicembre 2022 abbiano
    effettuato lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la
    detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
    entro il 30 giugno 2023;
  • per i condomini che alla data del 30 giugno 2022 abbiano
    effettuato lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il
    superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
    2022.

Superbonus 110%: a chi spetta

Prima di definire i soggetti che possono fruire del bonus 110% è
bene chiarire subito che questa detrazione può essere utilizzata
solo sugli immobili residenziali ad esclusione delle seguenti
categorie catastali:

  • A/1 – Abitazioni di tipo signorile;
  • A/8 – Abitazioni in ville;
  • A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
    per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Ciò premesso, possono utilizzare la detrazione fiscali solo i
seguenti beneficiari:

  • i condomini;
  • gli edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o
    in comproprietà da più persone fisiche, al di fuori dell’esercizio
    di attività di impresa, arte o professione, composti da due a
    quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
    impresa, arti e professioni, sul numero massimo di due unità
    immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per
    gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • gli istituti autonomi case popolari (IACP);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per
    interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
    assegnati in godimento ai propri soci;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle
    organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione
    sociale;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche,
    limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di
    immobili adibiti a spogliatoi.

Superbonus 110%: gli interventi trainanti e trainati

Come detto in premessa, il Decreto Rilancio prevede due
tipologie di intervento che accedono, al rispetto di determinati
requisiti, al superbonus 110%. Tali interventi, cosiddetti
trainanti, sono;

  • alcuni interventi di riqualificazione energetica
    specificatamente definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 119,
    comma 1 del Decreto Rilancio;
  • gli interventi di riduzione del rischio sismico previsti
    all’art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio che a sua volta fa
    riferimento agli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies
    dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
    90.

Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica
sono:

  • l’isolamento termico delle superfici opache verticali,
    orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio
    con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico)
    compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di
    superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente
    esistente;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli
    impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità
    immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
    funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
    autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di
    climatizzazione invernale esistenti;

Esiste poi una seconda tipologia di interventi, cosiddetti
trainati, che accedono al bonus % solo se realizzati congiuntamente
ad uno degli interventi trainanti. In particolare, gli interventi
trainanti di riqualificazione energetica possono trainare i
seguenti interventi:

  • gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche
    (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove
    effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque
    anni,
  • l’efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si
    compone il singolo condominio;
  • l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in
    sostituzione di impianti esistenti.

La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di
efficienza energetica o riduzione del rischio sismico) consente di
portare in detrazione fiscale al 110% altre spese, sempre se
effettuate congiuntamente, relative a:

  • installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
    elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti
    assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla
    rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti
    solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva
    all’installazione degli impianti medesimi.

La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del
rischio sismico consente l’accesso al superbonus, a condizione che
sia eseguita congiuntamente, anche alla realizzazione di sistemi di
monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Superbonus 110%: i requisiti

Il decreto Rilancio prevede il rispetto di alcuni requisiti
minimi che possono essere così riassunti:

  • nel caso di isolamento termico delle superfici opache
    verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è
    necessario l’utilizzo di materiali isolanti che rispettino i
    criteri ambientali minimi di cui al decreto
    del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
    11 ottobre 2017
    ;
  • per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
    • il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto Requisiti
      tecnici del MiSE;
    • garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o,
      se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più
      alta;
    • redigere l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e
      dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma
      della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento
      energetico.
  • per gli interventi di miglioramento sismico l’obbligo di
    realizzare l’intervento su un edificio ubicato in una zona a
    rischio sismico 1, 2 o 3 (escluse le zone 4).

Superbonus 110%: le opzioni alternative

L’art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto
    (c.d. sconto in fattura), fino a un importo
    massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che
    hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto
    forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione
    spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri
    soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
    finanziari;
  • la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare (c.d.
    cessione del credito), con facoltà di successiva
    cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
    altri intermediari finanziari.

Le opzioni possono essere esercitate in relazione a ciascuno
stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei
lavori non possono essere più di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad
almeno il 30 per cento del medesimo intervento

Per poter optare per una delle due opzioni è previsto che il
contribuente sia in possesso del visto di
conformità
dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al
Superbonus. Il visto di conformità attesta, dunque, sulla base alla
documentazione prodotta dal contribuente afferente l’intervento, la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
d’imposta. I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono
anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati, in quanto
obbligatorie.

Superbonus 110%: l’asseverazione per gli interventi di
risparmio energetico

Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione
energetica (art. 119, commi 1, 2 e 3 del Decreto Rilancio), i
tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti minimi e la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati (asseverazione tecnica). Una copia
dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica,
all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA).

In allegato al Decreto Asseverazioni sono riportati due modelli
di asseverazione utilizzabili per il fine lavori o per gli stati di
avanzamento lavori.

L’asseverazione va fatta a fine lavori oppure in corso d’opera
al 30% e al 60% dei lavori realizzati. Deve essere redatta da un
tecnico abilitato ed inviata all’Enea tramite la piattaforma
dedicata https://detrazionifiscali.enea.it/

Il tecnico abilitato che la sottoscrive allega il computo
metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per
tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai
    prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti
    dalle regioni e dalle province autonome territorialmente
    competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla
    regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In
    alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può
    riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui «Prezzi informativi
    dell’edilizia» edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio
    Civile;
  • nel caso in cui i suddetti prezzari non riportino le voci
    relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il
    tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in
    maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte
    le variabili che intervengono nella definizione dell’importo
    stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei massimali
    specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione
    del fornitore o dell’installatore, indicati nell’Allegato I al
    Decreto Asseverazioni. La relazione firmata dal tecnico abilitato
    per la definizione dei nuovi prezzi è allegata
    all’asseverazione.

Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere
sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore,
l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima
ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici
per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al
Decreto Asseverazioni.

Qualora la verifica evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori
di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più tipologie
di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi
individuati dal Decreto Asseverazioni.

Superbonus 110%: l’asseverazione per gli interventi di
riduzione del rischio sismico

Per la fruizione delle detrazioni fiscali previste per gli
interventi di riduzione del rischio sismico sono previsti una serie
di adempimenti tra i quali l’attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi
effettuati (la c.d. Asseverazione tecnica).

Tale asseverazione tecnica è stata prevista all’interno
dell’art. 16, comma 1-quater del D.L. n. 63/2013 e definita per la
prima volta dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 recante «Sismabonus – Linee guida
per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché
le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti
abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati».

Superbonus 110%: il calcolo dei limiti di spesa

Come più volte chiarito in questi mesi dall’Agenzia delle
Entrate, per il calcolo dei limiti di spesa per gli interventi che
comportino l’accorpamento di più unità immobiliari o la
suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa vanno
considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio
degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei
lavori. Ciò implica, in sostanza, che va valorizzata la situazione
esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli
stessi ai fini dell’applicazione delle predette detrazioni.

Da ricordare che in caso di demolizione e ricostruzione, le
spese sostenute per il cappotto termico, la sostituzione
dell’impianto di climatizzazione e la riduzione del rischio
sismico, possono essere portate in detrazione solo per la parte
esistente e non per l’ampliamento volumetrico. Cosa diversa,
invece, per il fotovoltaico che può riguardare anche la parte
ampliata e quindi di nuova costruzione.

La detrazione per gli interventi di isolamento termico (art.
119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio) è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore:

  • a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità
    immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
    funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
    autonomi dall’esterno;
  • a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità
    immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da
    due a otto unità immobiliari;
  • a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità
    immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da
    più di otto unità immobiliari.

N.B. nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8×40.000 +
2×30.000=380.000 euro.

La detrazione spettante per gli interventi sulle parti comuni
degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti(art. 119, comma 1, lettera b) del Decreto
Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore:

  • a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità
    immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino
    a otto unità immobiliari;
  • a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità
    immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da
    più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese
    relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto
    sostituito.

N.B. nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8×20.000 +
2×15.000=190.000 euro.

La detrazione spettante per gli interventi sugli edifici
unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
(art. 119, comma 1, lettera c) del Decreto Rilancio) è calcolata su
un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed
è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla
bonifica dell’impianto sostituito.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus
110%), la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di
96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Il limite di
spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze
unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli
interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti,
un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per
l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

Discorso a parte va fatto per i limiti di spesa relativi agli
interventi trainati. Infatti, per quelli di efficienza energetica
si rimanda alla legislazione
vigente
.

Per maggiori informazioni è possibile accedere gratuitamente al
nostro Speciale Superbonus 110%.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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