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Conservare per sempre i documenti fiscali: la sentenza fa discutere – La Gazzetta di Mantova

Documenti fiscali da conservare per sempre. Rischia di avere un effetto dirompente sui titolari di partita Iva ma anche sui privati contribuenti, la recentissima sentenza n 8500 della Cassazione, in base alla quale, in sintesi, i documenti fiscali dovrebbero essere conservati per un lunghissimo periodo di tempo e in determinati casi, conservati per sempre. Questo per consentire i controlli del fisco. In termine teorici la motivazione è valida ma in termini pratici, questo si trasforma in un paradosso. Alcuni esempi: i documenti relativi alle spese per il bonus facciate, per il bonus mobili e per il bonus ristrutturazione immobili, dovrebbero essere conservati per 16 anni e i documenti delle spese per il super bonus, conservati per 11 anni.

Per le imprese, la documentazione relativa a marchi ed avviamento dovrebbe essere conservata per 24 anni, la documentazione relativa agli immobili per 39 anni mentre la documentazione relativa ad interessi passivi, perdite su crediti, minusvalenze e plusvalenza dovrebbe essere conservata potenzialmente per sempre.

Enti del terzo settore e bonus 110%. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), il super bonus del 110% spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale degli immobili e dalla destinazione degli stessi. Inoltre non è applicabile il tetto massimo delle due unità immobiliari.

Vaccinazioni anti covid nelle imprese. I datori di lavoro, per effettuare le vaccinazioni contro la pandemia, possono affidarsi al medico competente, al personale sanitario adeguatamente formato o a liberi professionisti. Le imprese devono sostenere i costi relativi ai punti vaccinali.

Condomini ed ascensori. Per anziani e disabili, risulta più facile istallare gli ascensori in un condominio. Nel caso che nell’assemblea non si raggiunga il quorum richiesto dalla normativa in essere, il condomino interessato potrà procedere direttamente, a patto che non venga leso il diritto degli altri condomini di utilizzare le parti comuni. Da ricordare anche che l’agevolazione del 110% è applicabile all’istallazione di ascensori e montacarichi che favoriscono la mobilità delle persone svantaggiate. —

Roberto Marchini

Nicoletta Baraldi

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