Nella nuova dichiarazione fanno il proprio esordio alcune detrazioni introdotte nel 2020 durante l’emergenza pandemica, dal superbonus 110% a quello per le facciate, fino al bonus bici. La scadenza resta quella dello scorso anno: il 30 settembre 2021
La dichiarazione dei redditi 2021 porta con sé alcune novità dettate dall’emergenza Covid, sopratutto alla luce dei diversi bonus in forma di detrazione fiscale introdotti dal governo nel 2020 e delle nuove regole sulla tracciabilità che fanno parte della lotta per l’emersione del nero e della lotta al contante. Ecco cosa cambia nel Modello 730 sui redditi percepiti nel 2020.
Le scadenze e il calendario dei rimborsi
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Non viene modificato, dopo il cambio avvenuto nel 2020, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, che resta fissato al 30 settembre 2021. Chi ha bisogno, però, di incassare rapidamente il rimborso Irpef può presentarla tra maggio e giugno, ottenendo così l’accredito del rimborso nella busta paga di luglio o con la pensione di agosto e settembre, a patto naturalmente che il sostituto d’imposta possa in quel momento liquidare il rimborso Irpef al lavoratore.
Le novità nella dichiarazione
Nella dichiarazione dei redditi fa il suo debutto da quest’anno il cosiddetto “superbonus” previsto dal decreto Rilancio, ovvero la detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022 per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Arrivano nel 730 anche il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione decrescente adottati dal 1° luglio 2020 per i redditi di lavoro dipendente (il bonus derivante dal taglio del cuneo fiscale), facendo scomparire il cosiddetto “bonus Renzi”. Nel 730 fa il suo esordio anche il “bonus facciate”, la detrazione del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 per gli interventi finalizzati al rifacimento della facciata esterna degli edifici. Infine entrano nella dichiarazione per la prima volta anche i “bonus vacanze” e il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica “bonus bici”, tra le agevolazioni introdotte durante l’emergenza pandemica.
Detraibili solo le spese tracciabili
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Tra le novità più rilevanti, a partire dall’anno d’imposta 2020, la detrazione del 19% degli oneri sostenuti spetta a condizione, salvo alcune eccezioni, che le spese siano state effettuate tramite versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili come carte di credito e debito. Non saranno quindi detraibili le spese effettuate in contanti.
Detrazione per intero solo per redditi inferiori a 120mila euro
Sempre a partire dall’anno d’imposta 2020, per alcune delle spese da riportare nel quadro E del Modello 730 la misura della detrazione spetta per intero fino al limite di reddito complessivo di 120mila euro: sopra quel limite l’ammontare del credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240mila euro.
Detraibili le spese per Dpi e saturimetri
Nel modello 730, così come nel modello Redditi PF, sono detraibili anche le spese sostenute per l’acquisto di mascherine, saturimetri e dispositivi di protezione dal coronavirus, così come quelle per tutti i versamenti effettuati per ragioni solidali, in favore della Protezione civile e per tutte le altre iniziative di solidarietà mirate a mitigare le conseguenze della pandemia.
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