L’opzione può essere esercitata anche per le rate residue di detrazioni non ancora usufruite e, in tal caso, deve riferirsi a tutte le rate restanti ed è irrevocabile (circolare n. 24/2020).
Perciò, chi ha deciso in prima battuta di usufruire direttamente della detrazione suddividendo il credito maturato in cinque o dieci rate annuali di pari importo (a seconda che siano interventi riferiti al superbonus o agli altri ecobonus) può successivamente convertire questa scelta in una cessione delle rate non ancora usufruite.
Unica condizione posta alla variazione è che «la richiesta di cessione del credito, compresa quella relativa alle rate non ancora usufruite, può essere effettuata solo se le spese che danno diritto alle detrazioni sono state sostenute negli anni 2020 e 2021».
Sempre riferendosi allo stesso argomento e al medesimo articolo dall’Agenzia spiegano che: «Oltre al classico caso di cessione nei confronti dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, o a quello in favore degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari, possono essere destinatari della cessione altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), anche se familiari».
Non c’è possibilità invece, per chi ha realizzato interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico nel 2019 o negli anni precedenti. Ad esclusione del biennio 2020-2021, infatti, non è possibile cedere le rate residue a una banca, un’assicurazione o alle Poste, vendendo loro il credito residuo.
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