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Superbonus e general contractor: le Entrate chiariscono i dubbi – Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook, formulari e videoconferenze accreditate

Non sono ammessi al superbonus del 110% i costi del general contractor che rientrano nell’attività di mero coordinamento mentre sono detraibili, invece, le spese pagate dal contribuente a un contraente generale che offre in un unico contratto i servizi di fornitura, posa in opera e progettazione dei lavori.

I chiarimenti delle Entrate su Superbonus e costi del General Contractor

Superbonus e general contractorArrivati finalmente dall’Agenzia Entrate i definitivi chiarimenti sulle spese relative al superbonus 110 e i costi del general contractor.

Nel caso in esame il soggetto istante rappresenta di voler effettuare interventi di riqualificazione energetica su un immobile di cui è proprietario, usufruendo del Superbonus previsto dall’articolo 119, del decreto legge n. 34 del 2020, cd. decreto Rilancio.

L’istante ha precisato che l’immobile oggetto di intervento è un edificio unifamiliare dotato di impianto autonomo idrico, di scarico, di riscaldamento, di adduzione del gas ed elettrico ed avente accesso autonomo direttamente da strada pubblica.

Tale edificio è costituito da una unità immobiliare con destinazione d’uso residenziale (categoria A/4) e una unità immobiliare con destinazione magazzino (categoria C/2).

Su tale edificio, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, il soggetto istante vorrebbe realizzare i seguenti interventi che permetteranno il salto di due classi energetiche:

  • isolamento termico a cappotto delle superfici disperdenti opache per una superficie maggiore del 25% e precisamente isolamento delle pareti verticali disperdenti e del tetto;
     
  • installazione di impianto fotovoltaico e batteria di accumulo;
     
  • sostituzione degli infissi.
A tale proposito, il soggetto istante dichiara di aver appaltato tutti gli interventi a un unico soggetto che agisce come contraente generale, offrendo in un unico contratto sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di progettazione dell’opera.

Nella citata documentazione integrativa trasmessa, il soggetto istante precisa che:

  • le opere saranno fatturate dal fornitore unico che agisce come contraente generale al raggiungimento di 3 stati di avanzamento lavori corrispondenti al 30%, 60% e 100% delle lavorazioni;
     
  • la progettazione sarà eseguita e fatturata dal predetto fornitore unico alla consegna ed approvazione dei documenti progettuali;
     
  • i servizi di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 81 del 2008, la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), la direzione dei lavori e la contabilità dell’opera, l’asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute di cui all’articolo 119, comma 13, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta di cui al medesimo articolo 119, l’esecuzione del servizio di responsabile dei lavori, saranno eseguiti da professionisti incaricati dal contribuente istante, secondo le modalità pattuite con ogni singolo professionista.

Il contribuente i

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Source: commercialistatelematico.com

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