Quali sono le novità relative al Bonus Facciate nel 2021? L’agevolazione fiscale consiste nella detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute. Ecco la guida sulle novità, sui lavori ammessi in detrazione e sulle zone in cui si ottiene il rimborso.
Bonus Facciate: come funziona?
Grazie al Decreto Rilancio, rimane anche nel 2021 il Bonus Facciate ovvero la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Il Bonus Facciate consiste nella detrazione del 90% degli importi sostenuti per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici, senza limiti massimi di spesa.
Per beneficiare del Bonus Facciate 2021 è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale.
I lavori ammessi in detrazione sono quelli di manutenzione ordinaria che riguardano le strutture opache della facciata, balconi ed ornamenti.
È possibile richiedere il bonus facciate per gli interventi di pulitura e tinteggiatura esterna, ma con dei limiti su zone e sul tipo di lavori.
Per quanto concerne le zone ammesse al rimborso, si può recuperare il 90% delle spese effettuate solo nelle zone A e B.
Per quanto concerne gli interventi che riguardano l’intonaco di almeno il 10% della superficie della facciata, è obbligatorio rispettare i requisiti di efficienza energetica.
Bonus Facciate 2021: chi è ammesso all’agevolazione?
Il Bonus Facciate è un’agevolazione fiscale che spetta alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; alle società semplici; agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; ai contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) ed alle associazioni tra professionisti.
Per beneficiare della detrazione fiscale, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.
Bonus Facciate: quali sono i lavori che rientrano nella detrazione fiscale?
I lavori ammessi sono:
- interventi sulle strutture opache della facciata;
- tinteggiatura esterna;
- lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;
- pulitura;
- il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento;
- interventi di pulitura o tinteggiatura influenti dal punto di vista termico;
- i lavori riconducibili al decoro urbano;
- le spese relative all’installazione di ponteggi;
- le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori;
- l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse.
Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici possono optare alternativamente:
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,
- per un contributo fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi.
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