Ammessa alle detrazioni fiscali di cui al Decreto Rilancio la
modifica delle dimensioni delle aperture, così come la diversa
collocazione rispetto alla preesistente. Lo conferma l’analisi
improntata sul diretto raffronto tra le normative nazionali e le
opere medesime, raffronto propedeutico per la molteplicità e
l’articolazione dei requisiti che ammettono l’accesso al Superbonus
110%, ripetutamente chiariti, modificati ed innovati, più
concretamente, formalizzati nei chiarimenti dell’Agenzia
delle Entrate ed in ultimo dell’ENEA
durante l’audizione del 28/04/2021 in Commissione Attività
Produttive alla Camera.
Indice degli argomenti
Superbonus 110% e infissi
Vigente la più recente normativa che va ad intersecarsi in
maniera netta nella disciplina degli interventi di
demo-ricostruzione, emanata per semplificare le procedure edilizie,
convoglia taluni interventi, già classificati nella nozione “nuova
costruzione” in quelli di “ristrutturazione edilizia”, è la Legge
n. 120/2020 di conversione, con modifiche, del “Decreto
Semplificazioni” che all’art. 10 rivisita la disciplina di cui
all’art.3, c.1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia), non più nuova
costruzione ma ristrutturazione edilizia anche dove
incrementata la volumetria. Riconosciute variazioni della sagoma,
dei prospetti, delle caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche rispetto al fabbricato demolito, ivi
compreso lo spostamento dell’area di sedime, riforma nata per
implementare la promozione della rigenerazione urbana,
dell’accessibilità degli edifici, dell’installazione degli impianti
tecnologici e di efficientamento energetico, controcorrente
rispetto alla precedente versione volta a riconoscere le sole
innovazioni dovute ad adeguamenti alla normativa antisismica.
Le modifiche al Testo Unico Edilizia
Con la stessa Legge n. 120/2020 vi è l’addizione
all’art. 2-bis del Testo Unico Edilizia, già
precedentemente ampliato dal Decreto “Sblocca Cantieri”,
relativamente alle deroghe delle distanze tra
fabbricati, è ora il comma 1-ter a disporre per gli
interventi di demo-ricostruzione da effettuarsi in lotti aventi
dimensioni che non permettono lo spostamento dell’area di sedime
per mancato rispetto delle distanze minime, la ricostruzione
mantenendo, comunque, le distanze preesistenti, subordinando ad
esse gli ampliamenti in cubatura. Ai fini della legittimità
urbanistico-edilizia viene consentita la trasmissione della
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in
luogo della richiesta del Permesso di Costruire o della SCIA in
alternativa, semplificando l’iter amministrativo per poter
riedificare.
Superbonus e Testo Unico Edilizia
Collegando la sopra richiamata norma il termine di ricostruzione
dei manufatti edilizi con la fruizione del Superbonus
110% si evince il legislatore ponga una determinata
condizione nel riconoscimento, da parte dell’Ufficio Tecnico
Comunale, circa la classificazione dell’intervento di demolizione e
ricostruzione nella nozione della ristrutturazione edilizia e non
più in quella di nuova costruzione che impedirebbe, in assoluto, il
godimento degli incentivi fiscali.
Sposando, quindi, l’aspetto urbanistico-edilizio con le
disposizioni sul Superbonus 110%, in particolare art. 119 della
Legge n. 77/2020 relativamente alle agevolazioni per gli interventi
di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di
ricarica veicoli elettrici, occorre estrapolare le
condizioni limite e le prescrizioni che caratterizzano
l’incentivazione “potenziata”, la quale richiede un’accuratissima
applicazione, minuziosa e prettamente dedicata.
Superbonus 110%: è possibile modificare le dimensioni delle
superfici finestrate
Oggetto di trattazione nel presente è, in particolar modo, la
questione legata alla possibilità di poter modificare le
dimensioni delle superfici finestrate negli interventi di
demolizione e ricostruzione dell’involucro edilizio o più
esattamente su quali parametri sia ammessa la medesima.
Entrando nel merito delle agevolazioni fiscali riguardanti gli
infissi ed i loro componenti è l’art. 14 del D.L. n.
63/2013, convertito, con modifiche dalla Legge n. 90/2013,
a determinare le detrazioni per le spese effettuate se migliorata
la prestazione energetica dell’edificio,
lavorazione che, nell’ambito del Superbonus, è trainata laddove
effettuata contestualmente ad almeno uno degli interventi definiti
“trainanti”, quali l’isolamento termico delle superfici verticali,
orizzontali ed inclinate e la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale, comma 1 lett. a), b) e c) dell’art. 119
della Legge n. 77/2020, ne diviene le opere inerenti gli infissi,
eccetto nella ristrutturazione agevolata con aliquota ordinaria,
non siano “trascinate” dagli interventi di cui al
Supersismabonus, c.4 dell’art.119.
Ai fini della riqualificazione energetica subentra, quindi, la
presenza dell’Attestato di Prestazione Energetica
(APE) riferito alla fase antecedente l’inizio dei
lavori, se l’immobile è dotato di impianto termico ed in base alla
sua categoria catastale e destinazione d’uso edilizia, garante è
l’APE ricondotto agli interventi ultimati in riferimento alle
caratteristiche dell’edificio ricostruito che, rispetto al
precedente, deve migliorare di due classi energetiche.
Nei casi in cui oggetto di demolizione sia, invece, un rudere
privo di attestato il nuovo involucro edilizio deve
obbligatoriamente possedere classe energetica in fascia A.
Gli infissi rientrano tra gli elementi concorrenti al
miglioramento della prestazione energetica globale del fabbricato,
è questo un primo dato certo che, nato dall’applicazione diretta
della norma, conferma sia possibile modificare le dimensioni delle
aperture, è, difatti, sufficiente ricondursi al rudere, unità
collabente, dotato, ad esempio di un accesso e due finestre che,
ricostruito, assume una veste del tutto diversa.
Cosa sono gli infissi
Parlare di “infissi”, in termini di elementi detraibili o
assoggettati alle opzioni sconto in fattura e cessione del credito,
anche cumulativamente, comporta comprendere finestre, scuri,
persiane, avvolgibili, cassonetti ed elementi accessori, portoncini
d’ingresso e lucernari, solo se la sostituzione o l’installazione
avviene contestualmente a quella degli infissi o del solo vetro,
con esclusione di porte interne e zanzariere.
Un aspetto congiunto alle agevolazioni comporta collocare gli
infissi dove delimitanti volumi riscaldati isolati e protetti da
fonti fredde provenienti dall’esterno o da altri ambienti non
riscaldati, nell’osservanza dei requisiti di trasmittanza termica
Uw il cui valore deve essere uguale o inferiore a quello disposto
dalla norma settoriale specifica, il D.Lgs. n. 192/2005 come
modificato dal D.Lgs. n. 48/2020.
Nella fruizione del Superbonus 110% è, quindi, ammesso variare
dimensioni dei vani apertura nei soli interventi di demolizione e
ricostruzione, diversamente vanno mantenute estensioni e
allocazioni preesistenti, uniche eccezioni riguardano le tolleranze
costruttive nei limiti del 2% di cui all’art. 34-bis del d.P.R. n.
380/2001, o motivi tecnicamente dimostrabili, tra i quali la
realizzazione del rivestimento a cappotto delle superfici opache
dell’involucro edilizio o fattori legati all’abbattimento delle
barriere architettoniche.
Le casistiche ammesse alla variazione della superficie
finestrata
In relazione agli interventi in oggetto vanno distinte due
casistiche che consentono ampliare o diminuire la superficie
finestrata, oltre che la nuova installazione , ovvero:
- demolizione e ricostruzione realizzata cumulativamente ad
interventi di efficientamento energetico secondo cui la
sostituzione degli infissi si classifica tra le opere
“trainate”; - demolizione e ricostruzione ed interventi di ristrutturazione
edilizia agevolati al 50% ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1,
lett.i) del TUIR.
Diversamente nei soli interventi di efficientamento energetico
agevolati con aliquota ordinaria o del 110%, non è consentito
agevolare la voce se l’infisso in sostituzione non possegga
medesime caratteristiche del preesistente, oltremodo per quanto
concerne gli interventi di riqualificazione energetica, con
detrazione del 65%, resta ferma la condizione circa il
miglioramento di due classi energetiche.
Con l’emanazione del D.Lgs. n. 48/2020 sono stati imposti
ulteriori vincoli come da dettato dell’art. 7 al comma 1-ter che
testualmente recita “ […] sono stabiliti i requisiti degli
operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e
dei sistemi tecnici per l’edilizia, tenendo conto della necessità
di garantire l’adeguata competenza degli operatori che provvedono
all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per
l’edilizia, considerando tra l’altro il livello di formazione
professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e
certificazioni. […] sono concessi a condizione che i predetti
sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti
prescritti”.
I limiti di spesa e la tempistica per la sostituzione degli
infissi
Il tetto massimo di spesa ammesso per gli interventi inerenti
infissi e loro componenti è pari ad € 60.000,00 ai sensi dell’art.
14 D.L. n. 63/2013, negli interventi Superbonus 110% viene
frazionato per l’indice “1,1”, computandolo nell’importo
complessivo di €54.545,00.
Ulteriore fattore da tenere in considerazione è la tempistica
nell’esecuzione dei lavori è, difatti, obbligatoria la rimozione e
la collocazione dei nuovi infissi contestualmente alla
effettuazione degli interventi trainati, in quanto se ultimati
questi ultimi l’incentivo non potrà godere dell’aliquota del 110%
ma scatterà la fruizione del 50% se ristrutturazione o del 65% se
riqualificazione energetica.
Nel contesto del Superbonus 110% subentra, anche, l’imposizione
dei costi al metro quadrato stabiliti dal Decreto Requisiti del
MISE del 06/08/2020 in relazione alla Zona Climatica nella quale
ricade l’edificio ed al tipo di intervento, condizione non
ricorrente nelle detrazioni ordinarie.
Nelle agevolazioni fiscali del 65% non viene, comunque, superato
l’obbligo del miglioramento di due classi energetiche, con la
differenza che la relativa asseverazione possa essere sostituita da
dichiarazione dell’installatore che renderà le medesime
informazioni della classica asseverazione, quali requisiti tecnici
e congruità dei costi di cui all’Allegato A del Decreto Requisiti
MISE 06/08/2020.
La congruità dei costi
In tal senso occorre precisare quanto il certificatore è, però,
chiamato a trattare allegando il computo metrico ed asseverando il
rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, secondo
criteri legati ai costi, minori o uguali ai prezzi medi delle opere
compiute, desunti nei Prezzari Regionali o delle Province Autonome,
in alternativa nei Prezzari D.E.I. , o da analisi prezzi se la
lavorazione non è presente in nessuno dei due, analisi prezzi da
improntare con modalità analitica “secondo un procedimento che
tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella
definizione dell’importo stesso” allegando relazione firmata,
sarebbe questo il contenuto che la dichiarazione del fornitore
dovrebbe possedere.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
A chiarimento dell’argomento l’Agenzia delle Entrate nel
rispondere all’interpello
n. 88 dell’8 febbraio 2021 ha aperto i confini in tema
di ristrutturazione edilizia, nel caso specifico esitando un
quesito che pone l’inizio lavori nel maggio 2019, periodo
antecedente al decreto rilancio, in un’abitazione oggetto di
ristrutturazione edilizia con ampliamento. L’istante, in corso
d’opera, determina voler abbinare lavori di efficientamento
energetico fruendo del Superbonus 110%, interventi che al momento
in cui dava inizio alle opere erano agevolati nella misura del
65%.
L’Amministrazione Finanziaria affermando l’agevolazione del 110%
spetti per le opere riportate nell’art. 119 della Legge n. 77/2020
invoca le modifiche introdotte dal Decreto
Semplificazioni circa gli ampliamenti di volume,
sottolineando i casi nei quali la demolizione e successiva
ricostruzione rientrino tra gli interventi di ristrutturazione
edilizia e siano effettuate lavorazioni agevolate con il Superbonus
110%, ammettendo, quindi, la possibilità di godere dell’incentivo
se, come trattato nella prima parte del presente, risulti la
classificazione di ristrutturazione edilizia dal titolo
abilitativo.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce circa il miglioramento della
prestazione energetica del fabbricato come dimostrato dall’APE ante
e post intervento, e nel caso di lavori iniziati prima del 1°
luglio 2020 l’APE ante-operam va ricondotto alla situazione
esistente alla data di inizio dei lavori.
I chiarimenti dell’Enea in Commissione Attività Produttive alla
Camera
Ultimo e recente intervento dell’ENEA nel corso
dell’audizione del 28/04/2021 in Commissione Attività Produttive
alla Camera, conferma il riconoscimento dell’agevolazione
110% per la sostituzione degli infissi se mantenute forma e
dimensioni, con eventuali modifiche dovute alle tolleranze di
cantiere o a motivi tecnicamente validi, obbligo che viene meno
negli interventi di demolizione e ricostruzione, con riferimento
“geometrico, dimensionale e di posizione nella situazione post
opera”.
Source: lavoripubblici.it
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