Bonus mobili cessione del credito d’imposta: importanti novità in arrivo per quanto riguarda la fruizione della detrazione fiscale dopo l’approvazione di un emendamento al Decreto Sostegni. Ecco di cosa si tratta nello specifico (entra nella community di TheWam e ricevi tutte le news su WhatsApp, Telegram e Facebook).
Bonus mobili cessione del credito d’imposta: novità nel Decreto Sostegni bis
Bonus mobili cessione del credito d’imposta: importanti novità in arrivo per quanto riguarda la detrazione fiscale grazie ad un emendamento al Decreto Sostegni che si avvia a essere convertito in legge. Nel dettaglio, l’articolo 121 del provvedimento consente di fruire dell’agevolazione in altre due modalità:
- tramite sconto in fattura: la riduzione del costo del lavoro effettuato/servizio reso viene applicato direttamente il fornitore del servizio, in pratica, l’azienda che realizza l’intervento
- attraverso la cessione del credito d’imposta: in sostanza, il contribuente può cedere la propria quota di detrazione fiscale ad un istituto creditizio oppure all’azienda che realizza il lavoro (ottenendo un sconto anche in questo caso). Anche questa poi potrà cedere il credito con l’erario acquisito a soggetti terzi come le banche.
Bonus mobili cessione del credito d’imposta: come cambia la detrazione fiscale?
Fino all’approvazione di questo emendamento al Decreto Sostegni, il bonus mobili poteva essere fruito esclusivamente come detrazione spalmata su 10 rate annuali per mezzo della propria dichiarazione dei redditi.
Bonus mobili e Bonus verde erano gli unici due incentivi dedicati alle ristrutturazioni edilizie rimasti a non poter essere utilizzati sotto forma di sconto in fattura e cessione del credito d’imposta.
Per il resto nulla varia rispetto al raggio d’azione del bonus: permette di portare in detrazione il 50% delle spese sostenute – fino al raggiungimento del tetto massimo di 16mila euro – per acquisto e installazione di grandi elettrodomestici e mobili nel quadro di una più ampia opera di ristrutturazione di un immobile.
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