Il Decreto Sostegni in fase di conversione in legge con un emendamento in troduce una novità riguardante il Superbonus 110%, in particolare si prevede che l’IVA indetraibile entri a far parte delle spese ammissibili alla agevolazione.
Con l’articolo 6-bis, con l’emendamento approvato, si inserisce l’IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa agli esborsi per gli interventi realizzati, tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus.
L’imposta sul valore aggiunto non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus (articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020) si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
Per questo si inserisce un nuovo comma il 9-ter all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Ricordiamo che la circolare dell’Agenzia delle entrate N. 30/E ha precisato che ai fini del calcolo della detrazione costituisce una componente del costo l’eventuale IVA totalmente indetraibile (articolo 19-bis1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo decreto).
Diversamente, tenuto conto che l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto, ma si qualifica come costo generale, non è possibile computare ai fini del Superbonus l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti.
Con la novità introdotta viene chiarito che l’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente (articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36- bis, del DPR 23 ottobre 1972, 633, decreto IVA), dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dall’articolo 119, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
Sinteticamente si ricorda in cosa consiste il superbonus 110%:
l’articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di:
- efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione)
- e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici).
La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (termine prorogato dal comma 66 della legge di bilancio 2021) per interventi effettuati:
- sulle parti comuni di edifici condominiali,
- sulle unità immobiliari indipendenti
- e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).
A queste tipologie di spese, dette trainanti, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (trainati) ad almeno un intervento trainante.
Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al Superbonus:
- le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari),
- i condomini,
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP),
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
- le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.
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Source: fiscoetasse.com
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