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Ecobonus e superbonus e infissi, il limite della dimensione e della posizione – Condominio Web


Sostituzione degli infissi nell’ecobonus solo se non cambiano dimensione e posizione

Nell’audizione del 28 aprile scorso innanzi alle Commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera l’ENEA lo ha ribadito: la sostituzione degli infissi è detraibile con l’ecobonus, e quindi anche con il superbonus, solo se non cambiano dimensione e posizione.

Il concetto circolava già in rete perché era stato espresso da Virgilio, l’assistente virtuale fornito dal sito dell’ENEA per rispondere ai quesiti degli utenti. Ma la risposta non aveva convinto tutti. Ora l’ENEA lo ha confermato. Entriamo nel dettaglio.

Ecobonus e infissi

La sostituzione degli infissi rientra tra le molteplici ipotesi di detrazione della variegata galassia dell’ecobonus.

In particolare, la sostituzione degli infissi è prevista (sin) dal co. 345 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 (la “Finanziaria 2007”), norma poi ripresa dall’art. 14 D.L. 63/2013, attualmente la principale fonte normativa sulla detrazione dell’ecobonus.

Ecobonus al 110 senza superbonus

Testualmente il comma 345 si riferisce alle “spese documentate, …, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti … finestre comprensive di infissi”; e l’art.14 (che comunque richiama, seppure indirettamente, il detto co. 345 con la menzione dell’art. 1, co. 48, L. n. 220/2010, che a quello a sua volta rinvia…) nel menzionarle, prevede “le spese, …, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi”.

Ricordiamo che la detrazione dell’ecobonus, e anche quella del superbonus, è applicabile solo ad edifici esistenti.

Poi si aggiungono tutte le condizioni tecniche per le quali si rimanda ad es. alla visita del sito dell’ENEA (dove ad es. è reperibile il vademecum => Link Vademecum)

Ecobonus, superbonus e infissi

La sostituzione degli infissi rientra tra gli interventi agevolati dal superbonus in quanto, come noto a molti, l’ecobonus è una delle detrazioni trainate dalla super detrazione del 110.

Cioè, gli interventi che fruiscono della detrazione dell’ecobonus passano all’aliquota del 110 per cento – e quindi sono detti trainati – se abbinati ad uno degli interventi di riqualificazione energetica indicati dall’art. 119 del Decreto Rilancio, al comma 1.

Dunque, la sostituzione degli infissi è ammessa alla detrazione del superbonus come intervento trainato se abbinata ad un intervento trainante di riqualificazione energetica. Come intervento trainato può essere eseguito sia nelle singole unità immobiliari che sulle parti condominiali.

Le norme del superbonus nulla dicono nello specifico in riferimento alla sostituzione degli infissi, in quanto richiamano l’art. 14 D.L. n. 63/2013, come detto, la norma principe sull’ecobonus.

Il limite della dimensione e posizione

Venendo al nostro tema, accade che Virgilio, il risponditore automatico del sito dell’ENEA, ove nella sezione dedicata all’ecobonus si digiti il termine infissi risponde testualmente “L’intervento su serramenti e infissi, per beneficiare dell’ecobonus, deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione”.

Superbonus, non si può deliberare il cambio d’infissi privati

Non è necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi.

Gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione.

Riteniamo che, rispetto alle dimensioni originarie, possa essere tollerato uno scostamento molto contenuto (nell’ordine del 2%) derivante da ragioni tecniche non eludibili.

Nel caso di contemporanea installazione dell’isolamento termico esterno (“cappotto termico”) si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione al restringimento della bucatura esterna.

Analogamente, nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento, si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione all’innalzamento della quota di calpestio.

I requisiti tecnici specifici da soddisfare sono sintetizzati nel vademecum “Serramenti e infissi” relativo all’ecobonus, disponibile all’indirizzo => Link Vademecum

Perché queste conclusioni? L’ecobonus e quindi anche il superbonus, è ammesso solo come sostituzione di componenti o parti di esse esistenti; non può riguardare una nuova installazione.

E secondo l’ingegnere Bertini, uno dei referenti di ENEA nell’audizione, va rispettato l’impianto della norma (fino a che non dovesse essere modificata); in effetti, osserva chi scrive, è un attimo che nel superbonus – che “deriva” dall’ecobonus – ci facciamo rientrare spese – di cui, ricordiamo, in questo momento si fa in parte carico lo Stato – che non sono dirette alla riqualificazione energetica degli edifici e non sono nemmeno indirettamente connesse con quel fine.

Un conto è eseguire le opere strettamente connesse con l’intervento agevolato e dunque chiedere la detrazione di quei “costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili” (v. Circ. 30/2020), un conto è fare tutta un’altra cosa, cioè eseguire un intervento che non ha nell’intervento agevolato la sua ragion d’essere. Il discorso cambia in caso di demolizione e ricostruzione.

Sostituzione degli infissi e IVA applicabile

Superbonus, demolizione e ricostruzione

Ricordiamo che in proposito a demolizione e ricostruzione, il Decreto Rilancio prevede che nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi per la riqualificazione energetica, trainanti e non, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, co. 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001.

Confermata l’esclusione dei compensi dell’amministratore di condominio dall’agevolazione

Nella stessa audizione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato, tra l’altro l’esclusione dei compensi dovuti all’amministratore dalle spese agevolate con il superbonus.

Spiega la referente dell’AdE, la Dottoressa Claps, come da sempre sia stato affermato che, anche se riferito ad un’attività straordinaria eseguita in occasione di ristrutturazioni che portano alle detrazioni fiscali, è un compenso che rientra nell’attività propria dell’amministratore e non ha “connessione diretta e stretta” con l’intervento agevolato.

Ed in effetti, non pare ci siano più dubbi, anche sul superbonus (si v. ad es. la Circ. 30E/2020).

Superbonus al 110%: la misura della detrazione

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