A quanto ammontano i limiti di spesa per tutti gli interventi
trainanti e trainati che accedono alla detrazione fiscale del 110%
(superbonus) prevista dal Decreto Rilancio? È una delle domande più
gettonate che arrivano in redazione e a cui proveremo a rispondere
puntualmente in questo approfondimento.
Indice degli argomenti
Superbonus 110%: l’orizzonte temporale
Per poter rispondere compiutamente a questa domanda, è
necessario comprendere cosa prevede l’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito
dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, per la fruizione del bonus 110%. Intanto, ad oggi
e nell’attesa di una
proroga che dovrebbe arrivare entro maggio 2021 (ma il
condizionale è d’obbligo), il superbonus 110% può essere applicato
sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021,
Siamo in attesa di avere la certezza parte dell’Europa per una
prima proroga al 30 giugno 2022 che è stata prevista dalla
legge 30 dicembre
2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021).
Superbonus 110%: gli interventi trainanti e trainati
La norma prevede due tipologie di intervento:
- quelli trainanti che accedono direttamente
all’agevolazione fiscale; - quelli trainati che possono accedere al bonus
solo se eseguiti congiuntamente a quelli trainanti.
Gli interventi trainanti sono classificabili in due
categorie:
- quelli di ecobonus cui all’articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63:- l’isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d.
cappotto termico) compresa la
coibentazione del tetto, senza limitare il
concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente; - gli interventi sulle parti comuni per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale; - gli interventi sugli edifici unifamiliari o
sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano
di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
- l’isolamento termico delle superfici opache
- quelli sismabonus di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
di riduzione del rischio sismico.
Gli interventi trainati
Gli interventi trainanti di ecobonus possono trainare i seguenti
interventi:
- gli interventi di abbattimento di barriere
architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR
n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età
superiore a sessantacinque anni, - efficientamento energetico delle unità
immobiliari di cui si compone il singolo condominio; - acquisto e la posa in opera delle schermature
solari; - acquisto e la posa in opera di
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti
esistenti
La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di
efficienza energetica o riduzione del rischio sismico) consente di
portare in detrazione fiscale al 110% altre spese, sempre se
effettuate congiuntamente, relative a:
- installazione delle infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi
trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica); - installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli
impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva
all’installazione degli impianti medesimi.
La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del
rischio sismico consente l’accesso al superbonus, a condizione che
sia eseguita congiuntamente, anche alla realizzazione di
sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini
antisismici.
Superbonus: i limiti di spesa per gli interventi trainanti
La detrazione per gli interventi di isolamento
termico (art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto
Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore:
- a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità
immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno; - a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da
due a otto unità immobiliari; - a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da
più di otto unità immobiliari.
N.B. nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8×40.000 +
2×30.000=380.000 euro.
La detrazione spettante per gli interventi sulle parti comuni
degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti (art. 119, comma 1,
lettera b) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore:
- a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino
a otto unità immobiliari; - a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da
più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese
relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto
sostituito.
N.B. nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8×20.000 +
2×15.000=190.000 euro.
La detrazione spettante per gli interventi sugli edifici
unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
(art. 119, comma 1, lettera c) del Decreto Rilancio) è calcolata su
un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed
è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla
bonifica dell’impianto sostituito.
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus
110%), la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di
96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Il limite di
spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze
unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli
interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti,
un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per
l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.
Superbonus: i limiti di spesa per gli interventi trainati
Discorso a parte va fatto per gli interventi trainati perché le
relative normative hanno previsto in alcuni casi una detrazione
massima ammissibile e in altri un limite di spesa. Nel caso sia
indicata la detrazione massima ammissibile, per calcolare il limite
di spesa va diviso questo importo per 1,1.
Entriamo adesso nel dettaglio:
- per l’abbattimento di barriere architettoniche il limite di
spesa è pari a 96.000 euro; - per l’efficientamento energetico delle unità immobiliari il
limite massimo di detrazione ammissibile è di 60.000 euro per unità
immobiliare, quindi in caso di superbonus il limite di spesa sarà
di 54.545 euro; - per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari il
limite massimo di detrazione ammissibile è di 60.000 euro per unità
immobiliare, quindi in caso di superbonus il limite di spesa sarà
di 54.545 euro; - per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in
sostituzione di impianti esistenti il limite massimo di detrazione
ammissibile è di 100.000 euro, quindi in caso di superbonus il
limite di spesa sarà di 90.909 euro; - l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici i limiti di spesa sono:- euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità
immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno; - euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che
installino un numero massimo di otto colonnine; - euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che
installino un numero superiore a otto colonnine.
L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica
per unità immobiliare.
- euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità
- per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi
alla rete elettrica, l’ammontare complessivo delle spese non deve
essere superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di
euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare
fotovoltaico; nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia,
nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica il predetto limite
di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza
nominale; - per i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione
degli impianti medesimi, le condizioni e i limiti sono quelli del
punto precedente nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di
capacità di accumulo del sistema di accumulo.
Superbonus 110%: frazionamento, accorpamento e ampliamento
L’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito (ad esempio nella
risposta n.
242/2021) che per il calcolo del limite di spesa ammissibile al
Superbonus 110% si considera il numero delle unità
immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori. Va,
cioè, valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e
non quella risultante dagli stessi, sia nel caso di accorpamento
che di frazionamento di più unità immobiliari
Per quanto concerne gli interventi che comportano un
ampliamento, sia l’Agenzia delle Entrate che la Commissione per il
monitoraggio per il sismabonus hanno chiarito che:
- il sismabonus è applicabile a tutte le parti esistenti e
ampliate; - l’ecobonus è applicabile solo alla parte esistente e non a
quella ampliata (ad esclusione del fotovoltaico), quindi occorrerà
tenere due contabilità separate.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.