Bonus verde: cos’è?
Il bonus verde consiste in una detrazione fiscale Irpef pari al 36% da calcolarsi sulle spese sostenute per:
- la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Riguarda, dunque, giardini, terrazzi e aree verdi da sistemare.
Danno diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione qualora queste siano connesse all’esecuzione dei suddetti interventi.
Bonus verde: a quanto ammonta?
Questa importante agevolazione fiscale, detta anche green bonus, si applica in dichiarazione dei redditi e viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Il limite di spesa massimo applicabile è di 5.000 euro per ogni unità immobiliare con uso abitativo.
Questo significa che la detrazione, a conti fatti, potrà essere al massimo di 180 euro all’anno (36% di 500 euro, quota annuale) per un importo massimo detraibile di 1.800 euro complessivi.
Attenzione: il bonus verde non è applicabile per immobili aventi una destinazione diversa da quella abitativa, come ad esempio negozi o uffici.
Se il bonus verde viene applicato su immobili residenziali ad uso promiscuo abitativo/professionale, la detrazione si applica nella misura del 50%.
Inoltre, ricordiamo che Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (ad esempio, bancomat, carte di credito, bonifico bancario o postale,assegno non trasferibile).
Tutte le spese, quindi, dovranno essere documentate a mezzo fattura.
Pertanto, ai fini di un possibile controllo successivo, Il contribuente deve conservare:
- le fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili, con codice fiscale del beneficiario e una breve descrizione dell’intervento;
- la documentazione completa attestante il pagamento delle spese;
- un’autocertificazione che dichiari che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammesso;
- la dichiarazione dell’amministratore condominiale che confermi di aver adempiuto tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’ammontare della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione;
- in mancanza del codice fiscale del condominio minimo (richiesto per edifici composti da più di otto unità immobiliari differenti), una autocertificazione che attesti la natura dei lavori eseguiti.
Bonus verde: a chi spetta?
Possono usufruire del sopra indicato bonus verde le seguenti categorie:
- i proprietari dell’immobile;
- i nudo proprietari;
- chi ha l’immobile in usufrutto (usufruttuari);
- gli inquilini in locazione;
- chi occupa l’immobile in comodato gratuito;
- gli enti che pagano l’Ires;
- le case popolari.
Hanno, dunque, diritto all’agevolazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.
Bonus verde e condominio
Il bonus verde si applica inoltre sulle spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.
In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile secondo le tabelle millesimali, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Bonus verde: su quali spese non si applica?
La detrazione relativa al bonus verde non spetta, invece, per le spese sostenute per:
- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati
- i lavori in economia.
Bonus verde: quali sono le spese ammesse?
sse le Sono ammeseguenti spese, che riguardano:
- impianti di irrigazione;
- realizzazione di pozzi;
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
- le grandi attività di potatura;
- la riqualificazione di prati;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- le spese di progettazione di aree verdi relative a lavori successivamente effettuati.
- le spese di progettazione relative a lavori successivamente effettuati.
Non sono ammesse in detrazione, invece, le spese di manutenzione ordinaria e l’acquisto di attrezzature specifiche.
Bonus verde: il beneficio si trasmette in caso di vendita?
Sì, qualora l’immobile sul quale sono stati realizzati i lavori, venga venduto, la detrazione relativa e ancora da utilizzare, si trasferisce al nuovo acquirente, salvo diversa volontà tra le parti.
Ricordiamo infine che il bonus verde è applicabile anche sulle seconde case, in quanto la detrazione è riferita all’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, e non alla persona proprietaria o titolare di un diritto sull’immobile.
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