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Superbonus 110%, Ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate: facciamo il punto – Lavori Pubblici

A distanza di quasi un anno dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 34 del
19/05/2020 (Decreto Rilancio) interposto nel
panorama normativo quale apertura ai margini in materia di
bonus fiscali con maggiori vantaggi per effettuare
interventi di efficientamento energetico e/o di adozione misure
antisismiche sugli edifici esistenti, fomentano, ancora,
molteplici dubbi circa le procedure e le modalità
operative.

Indice degli argomenti

Il superbonus e il D.L. n. 59/2021

Ciò è dovuto sia al fatto che il testo del decreto sia stata
integrato e modificato ad opera della stesse legge di conversione e
successivamente con la Legge n. 126/2020 nonché la Legge di
Bilancio 2021, questa introduttiva termini di differimento
temporale della scadenza originariamente prevista, ad oggi non
attivi. In ultimo il recentissimo D.L. n. 59/2021 pubblicato in
G.U. pochi giorni fa, reintroduce ulteriori prolungamenti
temporali
differenziandoli in relazione ai requisiti
oggettivi e soggettivi attinenti lo specifico intervento.

Sviluppatesi un percorso “variegato” ed in pochissimo tempo
hanno preso sempre più forma numerosi dibattiti, oltremodo legato
alla particolarità propria degli adempimenti dovuti per poter
fruire dall’agevolazione 110%.

La normativa risulta pertanto condizionata da quelle
formulazioni dominanti sugli aspetti caratteristici cooperanti, in
modo sostanziale, a lasciare ampio spazio alle diverse
interpretazioni adattate all’uso in luogo di una precisa e puntuale
applicazione. Avvalorano le criticità anche i numerosi quesiti ed i
relativi chiarimenti resi con frequenza dall’amministrazione
finanziaria, che, seppur colmanti, spesso non inducono ad una
totale esaustività, trattando sul generis specifici interventi e
riconducendosi alla ratio generica, sembrerebbe appropriata una tra
le massime del Consiglio di Stato, Sez.VI, Sentenza 2715/2018,
nella quale circa una questione riguardante l’installazione di una
pergotenda, cita “ogni intervento necessita di una valutazione caso
per caso”, dizione equiparabile agli interventi agevolati dal
Superbonus 110%.

Speciale Superbonus

Detrazioni fiscali “congiunte”

Entrando nel merito dei quesiti più frequenti emerge quello
attinente la realizzazione congiunta tra
interventi agevolati al 110% ed interventi che, disciplinati da
normative pregresse e vigenti, sono agevolati con aliquote
variabili dal 50% all’85%.

Ormai noto gli interventi di cui alla normativa previgente siano
agevolati se effettuati congiuntamente ai cd. interventi
“trainanti” (art.119 c.1 lett.a), b) e c) e c.4 L.77/2020) fruendo
del bonus fiscale nella misura massima del 110%, contrariamente,
talune altre opere non rientrano, godendo di agevolazioni e
massimali propri.

Nell’approntamento di una pratica ne consegue, come più volte
ribadito, ad al fine di non incappare in applicazioni errate, la
base fondamentale risieda nella conoscenza della normativa, in
particolare le quattro fonti da mantenere in stretta
considerazione, nello specifico:

  • D.L. 34/2020 convertito con modifiche dalla L.77/2020 per gli
    interventi agevolati al 110% secondo il contenuto 
    dell’art.119 “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus,
    fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” ammessi
    sia alla detrazione Irpef da parte del contribuente che ai sensi
    dell’art.121 all’“Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo
    delle detrazioni fiscali”;
  • D.L. 63/2013 convertito con modifiche dalla L.90/2013, nel
    disporre all’art.14 le “Detrazioni fiscali per interventi di
    efficienza energetica”, all’art. 16 la “Proroga delle detrazioni
    fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per
    l’acquisto di mobili”, richiamando anche alcuni interventi
    disciplinati dal T.U.I.R. con l’art.16-bis, ed all’art.16-ter le
    “Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di
    infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
    elettrica”;
  • d.P.R.917/1986, il T.U.I.R. ovvero l’art.16-bis con la
    “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio
    edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”;
  • Nel panorama degli incentivi va considerata anche la
    L.160/2019, Finanziaria 2020, nel prevedere all’art.1 c.mi da 219 a
    224 il “Bonus Facciate”,  prorogato al 31/12/2021, ma non
    classificato tra gli interventi trainati dal Superbonus 110%,
    eccetto i casi di cui al dettame del c.220  perché assimilati
    agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art.14
    D.L.63/2013.

Le differenze per interventi con diverse misure
agevolative

Le differenti agevolazioni si delineano sin dalla fase
pre-valutativa degli interventi che si determina effettuare, 
ricavandone, oltre alle diverse aliquote, i periodi di imposta e le
procedure tecnico-amministrative e fiscali, indifferibile è
distinguere le opere realizzabili cumulativamente, fruendo di più
agevolazioni,  da quelle che, sovrapponendosi, impongono la
scelta di una sola agevolazione, esattamente le due distinte
fattispecie, ovvero:

  • il cumulo se realizzati interventi differenti tra essi con
    ammissione ad utilizzare più di un incentivo entro il limite
    previsto dalla correlata categoria agevolabile, ma con l’obbligo
    nel dover elaborare contabilità distinte, in questo caso il
    beneficiario massimizza la fruizione dei bonus in quanto ne sfrutta
    varie misure. Rientrano nella nozione della cumulabilità anche
    precedenti agevolazioni già fruite e in corso, con le quali è
    consentito associare il Superbonus 110% sullo stesso involucro
    edilizio.
  • la sovrapposizione, al contrario della cumulabilità, impedisce
    beneficiare di più incentivi, ricorre in quelle casistiche nelle
    quali, ad esempio, si realizza un’opera incentivata con il
    Superbonus 110%  e questo, a sua volta, si qualifica, per
    caratteristiche, in uno dei contesti agevolati con le ordinarie
    aliquote, volendo effettuare l’opera il contribuente dovrà
    scegliere una sola agevolazione.

La cumulabilità

Realizzato l’isolamento termico a cappotto, nel rispetto delle
prescrizioni disposte nell’art.119 c.1 lett.a), quindi con
un’incidenza su un’area maggiore del 25% della superficie
disperdente lorda dell’involucro edilizio, impiegando materiali
isolanti in possesso dei requisiti CAM, è possibile fruire del
Superbonus 110% abbinando ulteriori interventi di ristrutturazione
edilizia previsti nell’art.16 del  D.L.63/2016 e
nell’art.16-bis del T.U.I.R., fruendo dell’agevolazione del
50%.

Si provvederà, come anzi detto, alla predisposizione di due
distinte e separate contabilità, sia nel caso in cui il
beneficiario opti per la detrazione Irpef, cinque anni per gli
interventi di cui all’art.119 L.77/2020 e dieci anni per gli
interventi di cui all’art.16 D.L.63/2016 e dall’art.16-bis
T.U.I.R., sia che lo stesso scelga di cedere il credito o lo sconto
in fattura.

Va evidenziato, per quanto concerne i bonus ordinari sopra
citati, la cessione sia ammessa verso istituti di credito, ma non
consentita verso intermediari finanziari contrariamente agli
interventi di cui al Superbonus 110%.

La sovrapposizione

Preso in esame lo stesso intervento di isolamento termico,
classificato, per l’appunto, tra le opere di riqualificazione
energetica, tenuto conto anche dell’art.14 D.L.63/2013 o degli
interventi previsti nel Bonus Facciate, c.220 art.1 L.160/2019, si
forma una riconduzione alla nozione di “riqualificazione
energetica”, in seno alla quale le tre normative comportano,
escluso il caso del Superbonus 110%  per le opere effettuate
dopo il 6/10/2020 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Decreto “Requisiti” del MISE), il soddisfo dei requisiti di cui al
Decreto MISE 26/06/2015, con riguardo ai valori di trasmittanza
termica, ed i requisiti in Tab.2 Allegato B del Decreto MISE
11/03/2008. 

In termini pratici, seppur con distinzione normativa, si tratta
di un intervento per il quale occorre la scelta di una sola
agevolazione, in quanto ricompreso in una unica fattispecie qual è
quella della riqualificazione energetica.

In tema di bonus facciate: le due ipotesi

Con la Circolare 2/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate in
relazione alla “Detrazione per gli interventi finalizzati al
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27
dicembre 2019 n. 160” è meglio chiarito il concetto di
sovrapposizione nella formulazione “gli interventi influenti da
punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento
dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio devono soddisfare i requisiti del decreto “requisiti
minimi” e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, quelli
di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto 11 marzo 2008. In
tali ipotesi, è espressamente previsto che, ai fini delle verifiche
e dei controlli, si applicano le disposizioni che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici (cd. ecobonus)”.

Il paragrafo 6, infatti, fa risaltare il c.221 della L.160/2019
per ammettere al Bonus Facciate i soli lavori riguardanti le parti
opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi,
rinforzando l’applicazione delle agevolazioni in materia di
riqualificazione per i restanti interventi ed affermando i medesimi
siano compresi “astrattamente” tra quelli agevolati dall’art.14
D.L.63/2013 o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio di cui
all’art.16 stesso decreto.

Il contribuente potrà sfruttare una sola agevolazione.

Diversamente, la stessa circolare, indica il caso nel quale
concretizzate opere rientranti in diverse fattispecie agevolate,
riconducendosi all’isolamento termico dell’intero involucro
edilizio riguardante le superfici opache della facciata esterna
ammesso al bonus facciate ed agli interventi predetti di isolamento
termico sulle restanti parti delle facciate come classificati
dall’ecobonus.

Il contribuente fruisce di entrambi le agevolazioni, operando,
appunto, con contabilità separate.

Anche la Circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, tratta
la tematica tracciando due supposizioni legate alla cumulabilità ed
alla sovrapposizione, ribadendo, nel primo caso, la realizzazione
di interventi riconducibili  a diverse tipologie agevolate, e,
pertanto, l’obbligo alla redazione delle precitate contabilità
separate, secernendo la fattispecie opposta legata alla
sovrapposizione, pertanto alla fruizione mediante la scelta da
parte del beneficiario di una sola agevolazione.

Gli edifici condominiali e il singolo condòmino

L’avallo viene dalla Risoluzione 49/E/2020 dell’Agenzia delle
Entrate nel trattare la non cumulabilità tra ecobonus e bonus
facciate in un caso riguardante un edificio condominiale nel quale
ogni singolo proprietario può stabilire se avvalersi del bonus
facciate o dell’ecobonus indipendentemente dagli altri condomini,
nella stretta osservanza degli adempimenti specifici riferiti al
tipo di agevolazione.

Sullo stesso argomento verte la Risposta dell’Agenzia delle
Entrate all’interpello 294/2020, anch’essa riguardante un
fabbricato in condominio, in tema di cumulabilità viene esplicato
l’amministratore, sin dall’elaborazione della dichiarazione
precompilata, sia tenuto ad indicare le due distinte tipologie di
interventi, quindi, per ciascuna di esse deve indicare le spese
sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate ed i dati
relativi ai condomini cui attribuite le spese per ciascun
intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali
condomini hanno optato per la cessione del credito.

La distinta contabilizzazione delle spese

Le diverse agevolazioni, 110%, 50%, 65%, 70%, 80%, 75% ed 85%,
come già precisato, implicano separata contabilizzazione delle
spese, andranno distinti i singoli giustificativi di spesa per ogni
lavoro mediante la redazione di più fascicoli ognuno dei quali
contenenti capitoli di spesa ed interventi realizzati, concorrono
nella suddivisione dei tetti massimi di spesa i singoli importi ai
quali assegnare le somme dovute ad imprese, fornitori e
professionisti.

Ciò implica, conseguentemente, il rilascio di varie
documentazioni da parte dei soggetti “creditori” dalle quali poter
rilevare ogni intervento unitario e raggiungere il totale
complessivo dell’opera alla quale applicare la detrazione.

Il modus – operandi inerente la doppia contabilità è prassi
fondamentale, soprattutto, se ricondotta al rilascio del Visto di
Conformità da parte del soggetto abilitato alla trasmissione
telematica della documentazione nei casi riguardanti la cessione
del credito o lo sconto in fattura, per le opere concorrenti alla
fruizione del Superbonus 110%.

Detrazione, cessione del credito e sconto in fattura

Richiamato il concetto legato alla detrazione, due i casi da
distinguere, il primo relativamente agli interventi agevolati nella
misura del 110% ammette per le spese sostenute nel periodo
intercorrente tra l’1/07/2020 ed il 31/12/2021,  per I.A.C.P.
ed enti aventi le stesse finalità costituiti sotto forma di società
ed in possesso dei requisiti di “in house providing” fino al
30/06/2022, la detrazione Irpef in anni cinque, ripartita in quote
con uguale importo tra esse e tra gli aventi diritto per le
multiproprietà, a differenza le agevolazioni ordinarie prepongono,
invece, servirsi della detrazione, secondo termini distinti,
nell’arco temporale di dieci anni.

Il D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” introduce con l’art.121
“Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni
fiscali” la possibilità, per il contribuente, di poter scegliere,
in luogo della detrazione, la cessione del credito o lo sconto in
fattura, fruibili sia singolarmente, che cumulativamente, opzione
ammessa anche per le previgenti ordinarie detrazioni.

Il quadro ricognitivo degli interventi: l’arco temporale nel
quale sostenere le spese e le relative aliquote

Art.119 L.77/2020

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali,
    orizzontali e inclinate, c.1 lett.a);
  • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti
    con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura
    di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore,
    impianti ibridi o geotermici, impianti di micro cogenerazione o a
    collettori solari, c.1, lett.b) e c) art.119;
  • Adozione misure antisismiche  e realizzazione di sistemi
    di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici eseguita
    congiuntamente, c.mi 4 e 5 art.119;
  • Rientrano nello stesso criterio agevolativo, se realizzati
    congiuntamente ad almeno uno dei superiori interventi, le opere
    disposte nei contenuti dell’art.14, art. 16 ed art.16-ter D.L.
    63/2013, oltre taluni interventi disposti nell’art.16-bis
    d.P.R.917/1986.

Spese sostenute dall’1/07/2020 al 31/12/2021, detrazione 110%,
beneficiari i soggetti indicati al c.9 art.119 L.77/2020.

Detrazioni da legislazione previgente

Art.14 D.L. 63/2013

  • Riqualificazione energetica su parti comuni edifici
    condominiali e su singole unità immobiliari facenti parte del
    condominio, spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2021,
    detrazione 65%;
  • Riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici
    condominiali, che interessino l’involucro edilizio con un’incidenza
    maggiore al 25% della superficie disperdente lorda, spese sostenute
    dal 01/01/82017 al 31/12/2021, detrazione 70%;
  • Riqualificazione energetica sulle parti comuni dei condomini,
    finalizzata a miglioramento della prestazione energetica invernale
    ed estiva, spese sostenute dal 01/01/82017 al 31/12/2021,
    detrazione 75%;
  • Acquisto e posa in opera schermature solari, Allegato M
    del  D.Lgs 311/2006, spese sostenute dal 01/01/2015 al
    31/12/2021, detrazione 65%;
  • Acquisto e posa in opera micro-cogeneratori per la sostituzione
    di impianti esistenti, spese sostenute dal 01/01/2020 al
    31/12/2021, detrazione 65%;
  • Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e
    schermature solari, spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2021,
    detrazione 50%;
  • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti
    dotati di caldaie a condensazione, spese sostenute dal 01/01/2018
    al 31/12/2021, detrazione 50%;
  • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti
    dotati di caldaie a condensazione e contestuale installazione di
    sistemi di termoregolazione evoluti, o con impianti dotati di
    apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con
    caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica, spese sostenute
    dal 01/01/2018 al 31/12/2021, detrazione 65%;
  • Acquisto e posa in opera impianti di climatizzazione invernale
    con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
    combustibili, spese sostenute nell’anno 2021, detrazione 50%;
  • Acquisto e posa in opera generatori d’aria calda a
    condensazione, spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2021,
    detrazione 65%;
  • Abbinamento interventi per la riduzione del rischio sismico con
    interventi di riqualificazione energetica eseguiti su parti comuni
    condominiali, per edifici siti in zone sismiche 1, 2 e 3, spese
    sostenute dall’1/01/2017 al 31/12/2021, detrazione 80% con
    miglioramento di una classe di rischio sismico, detrazione 85% con
    miglioramento di due classi di rischio sismico ;

Beneficiari sono i soggetti indicati al c.2-septies art.14
D.L.63/2013

Art.16 D.L. 63/2013

  • Realizzazione interventi di cui al c.1 art.16-bis T.U.I.R.,
    spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%;
  • Realizzazione interventi di cui al c.1, lett. i) 
    art.16-bis T.U.I.R. per edifici in zona sismica 1, 2 e 3 adibiti ad
    abitazione e ad attività produttive, spese sostenute dal 01/01/2017
    al 31/12/2021, detrazione 50%;
  • Realizzazione interventi indicati al c.1, lett. i) 
    art.16-bis T.U.I.R. per edifici in zona sismica 1, 2 e 3 adibiti ad
    abitazione e ad attività produttive, se risultante diminuzione di
    una classe di rischio sismico, spese sostenute dal 01/01/2017 al
    31/12/2021, detrazione 70%, se risultante diminuzione di due classi
    di rischio sismico detrazione 80%;
  • Realizzazione interventi indicati al c.1, lett. i) 
    art.16-bis T.U.I.R. realizzati su parti comuni condominiali, se
    risultante diminuzione di una classe di rischio sismico, spese
    sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021, detrazione 75%, se
    risultante diminuzione di due classi di rischio sismico detrazione
    85%;

Beneficiari sono i soggetti indicati al c.1-sexies.1 art.16 D.L.
63/2013

Demolizione e ricostruzione di interi manufatti, finalizzati
alla riduzione del rischio sismico, anche con variazione di volume,
se eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare, che nel termine di diciotto mesi vendono l’immobile,
spettano all’acquirente, per le spese sostenute dal 01/01/2017 al
31/12/2021 le detrazioni rispettivamente del 75% e dell’85%;

Art.16-ter D.L. 63/2013

  • Acquisto e posa in opera infrastrutture di ricarica dei veicoli
    alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per
    la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW,
    spese sostenute dal 01/03/2019 al 31/12/2021, detrazione 50%.

Art.16-bis T.U.I.R.

  • Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria,
    straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di
    ristrutturazione edilizia (art.3 c.1 lett. a) b), c) e d) 
    d.P.R. 380/2001) realizzati su parti comuni di edifici in
    condominio a destinazione residenziale o su singole unità
    immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e su
    loro pertinenze, spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021,
    detrazione 50%;
  • Ricostruzione o ripristino immobili danneggiati da eventi
    calamitosi se dichiarato lo stato di emergenza, spese sostenute dal
    26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%;
  • Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a
    proprietà comune, spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021,
    detrazione 50%;
  • Eliminazione barriere architettoniche mediante installazione di
    ascensori e montacarichi e realizzazione di ogni strumento che,
    attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di
    tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna
    ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in
    situazione di gravità (art.3 c.3 L.104/1992), spese sostenute dal
    26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%, se effettuati anche per
    persone di età superiore a 65, trainati dal Superbonus 110%, spese
    sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 110%;
  • Adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
    compimento di atti illeciti da parte di terzi, spese sostenute dal
    26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%;
  • Realizzazione opere di cablatura degli edifici o di
    contenimento dell’inquinamento acustico, spese sostenute dal
    26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%;
  • Interventi di contenimento del consumo energetico, con
    particolare riguardo all’installazione di impianti basati
    sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, spese sostenute
    dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%;
  • Adozione misure antisismiche, opere per la messa in sicurezza
    statica, redazione della documentazione obbligatoria ed interventi
    occorrenti per il suo rilascio, effettuati sulle parti strutturali
    degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente,
    comprensivi di interi edifici e nei centri storici eseguiti sulla
    base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari, spese
    sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021, detrazione 50%;
  • Interventi di cui al punto precedente se realizzati in edifici
    ricadenti in zona sismica 1, 2 e 3 destinati ad abitazione e ad
    attività produttive, se risultante diminuzione di una classe di
    rischio sismico, spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021,
    detrazione 70%, se risultante diminuzione di due classi di rischio
    sismico detrazione 80%;
  • Interventi di cui al punto precedente realizzati su parti
    comuni condominiali, se risultante diminuzione di una classe di
    rischio sismico, spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021,
    detrazione 75%, se risultante diminuzione di due classi di rischio
    sismico detrazione 85%;
  • Bonifica amianto ed opere volte ad evitare gli infortuni
    domestici, spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione
    50%;
  • Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia,
    c.1 lett. c) e d) art.3 d.P.R.380/2001, di interi fabbricati, i cui
    interventi vengono eseguiti da imprese di costruzione o
    ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
    provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori
    alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile, spese
    sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 36% del valore
    degli interventi realizzati assimilati al 25% del costo
    dell’immobile risultante nell’atto notarile;
  • Sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza esistente con
    generatori di emergenza a gas di ultima generazione, spese
    sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2021, detrazione 50%.

Art.1 c.mi da 219 a 224 L.160/2019: Bonus
Facciate

  • L’intervento non è trainato dal Superbonus 110%, ma come
    riportato nel testo si assimila, in determinate fattispecie, alla
    riqualificazione energetica.
  • Pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzata al recupero o
    restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in
    zona A o B;
  • Interventi influenti dal punto di vista termico o che
    interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente
    lorda complessiva dell’edificio.

In entrambi i casi le spese dovranno essere sostenute nell’anno
2021, detrazione 90%

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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