L’ENEA rende disponibile sul proprio sito internet una sezione FAQ di risposte alle domande frequenti dei contribuenti fruitori della agevolazione fiscale dell’ecobonus.
In particolare, tramite due quesiti proposti si chiarisce la documentazione necessaria per fruire della agevolazione in oggetto e i casi in cui la stessa venga perduta.
Ecobonus quali documenti occorrono
Per poter fruire delle detrazioni fiscali dell’ECOBONUS (ex legge 296/2006, detrazioni del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) NON occorre inviare alcuna comunicazione preventiva.
La normativa vigente impone che:
- entro 90 giorni solari dal termine dei lavori debbano essere trasmessi ad ENEA, per via telematica tramite l’applicativo relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, raggiungibile dalla homepage https://detrazionifiscali.enea.it/, i dati indicati nella scheda descrittiva degli interventi realizzati.
- effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente una ricevuta informatica contenente il Codice Personale Identificativo (CPID).
- le stampe di questa ricevuta e della scheda descrittiva anch’essa con il CPID stampato su ogni pagina, costituiscono prova dell’avvenuto invio.
Si specifica che:
- Non sono previsti altri riscontri da parte di ENEA, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme.
- Non vanno inviati documenti quali asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie, documentazione varia, ecc. che invece devono essere conservati a cura dell’utente ed esibiti in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate o in caso dei controlli a campione eseguiti da ENEA ai sensi del DM 11.05.2018.
- E’ facoltà dell’Agenzia delle Entrate richiedere l’esibizione dell’originale della scheda descrittiva, debitamente firmata.
E’ fortemente consigliato stampare la scheda descrittiva e conservarla per futuri possibili controlli.
Ecobonus invio tardivo dei documenti
In caso di mancato invio dei documenti richiesti entro 90 giorni solari dalla conclusione dei lavori è possibile provvedere successivamente.
L’art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, al comma 1, al Titolo 1 “semplificazioni in materia tributaria” afferma quanto segue:
“La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (ex art. 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e secondo le modalità stabilite dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”). Per quanto riguarda il versamento della sanzione, si consiglia di chiedere delucidazioni all’Agenzia delle Entrate, anche attraverso il loro numero verde 800 909696.
Qualora il contribuente soddisfi le condizioni sub a), b) e c), non perderà il diritto a fruire delle detrazioni fiscali e occorre provvedere all’invio della documentazione all’ENEA, secondo le modalità entro il termine ultimo della presentazione dei redditi relativi all’anno nel quale si è concluso il lavoro.
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