Con un emendamento sono stati introdotti i nuovi commi 15-bis e 15-ter che cambiano le modalità per il recupero del contributo al venditore versato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo che usufruisce del bonus per la mobilità sostenibile per i veicoli elettrici a due ruote.
La novità consiste nel fatto che il recupero ora potrà avvenire sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione, senza altre specifiche.
Il testo precedente (comma 1061 dell’art. 1 della legge di 145/2018) prevedeva invece la possibilità di compensazione esclusivamente per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi.
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto a definire le modalità attuative delle nuove disposizioni.
Come specificato nel dossier della conversione del Sostegni alla disposizione originaria (acquisti effettuati nel 2019) e alle modifiche (acquisti effettuati nel 2020) sono stati ascritti effetti di maggiore spesa in conto capitale pari a:
- 10 milioni per il 2019
- 8 milioni per il 2020
- 20 milioni per il 2021-2023
Facciamo un riepilogo.
La legge di bilancio 2019 disciplina incentivi in caso di acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e la contestuale consegna per la rottamazione del veicolo appartenente alle categorie:
- Euro 0,
- Euro 1
- o Euro 2,
al fine di favorire l’acquisto di veicoli ecologici ed eliminare progressivamente dalla circolazione i mezzi di trasporto più inquinanti.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul tema con la Risoluzione 32 del 28 febbraio 2019.
In pratica, il venditore riconosce un contributo corrisposto all’acquirente, mediante compensazione con il prezzo di acquisto del veicolo nuovo (ossia, sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto).
Il contributo verrà successivamente rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo acquistato. A loro volta, alle imprese costruttrici o importatrici del veicolo è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al contributo rimborsato al venditore e da quest’ultimo riconosciuto all’acquirente.
Per quanto concerne la misura incentivante, a coloro che, nel corso dell’anno 2019, acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2. Sono previste specifiche condizioni ai fini del riconoscimento della spettanza del contributo in favore dell’acquirente, con particolare riferimento, fra l’altro, agli obblighi di demolizione del veicolo usato e di richiesta di cancellazione allo sportello telematico dell’automobilista nonché al divieto di reimmettere in circolazione i veicoli usati.
Quindi, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperino detto importo quale credito d’imposta. In base a quanto espressamente stabilito dalla Legge di bilancio 2019, tale credito d’imposta è utilizzabile per il versamento delle ritenute dell’IRPEF operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’IRPEF, dell’IRES e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi.
Per quanto riguarda gli specifici obblighi di conservazione dei documenti da parte delle imprese costruttrici o importatrici, queste fino al 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, devono conservare la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
- copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;
- copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copiadell’estratto cronologico; e
- originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista.
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