Superbonus 110%: prosegue il lavoro alla Camera
dei Deputati in V Commissione per la conversione in legge del
D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che tutti attendono
con ansia soprattutto per avere un quadro chiaro e definitivo per
gli incentivi fiscali per l’efficienza energetica(Ecobonus), Sismabonus, Fotovoltaico e colonnine di ricarica
di veicoli elettrici.
Superbonus 110%: tutto fermo in attesa della
conversione in legge
Benché le nuove detrazioni fiscali del 110% siano già
operative per le spese sostenute dall’1 luglio 2020,
ciò che tutti attendono sono i provvedimenti attuativi che
consentiranno di optare per lo sconto in fattura o
la cessione del credito, ovvero le due
caratteristiche che consentiranno di ottenere il massimo della
convenienza dai nuovi superbonus 110%.
Superbonus 110%: l’emendamento approvato il V
Commissione
Intanto, la V Commissione della Camera dei Deputati ha approvato
un emendamento che sostituisce completamente l’art. 119 del Decreto
Rilancio, il cui titolo adesso diventa “Incentivi per
l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di
ricarica di veicoli elettrici“. Con la nuova formulazione
dell’art. 119 vengono apportate importanti modifiche che ne
estendono la portata. Vediamo di analizzare nel dettaglio quelli
relativi agli interventi di efficientamento energetico
(Ecobonus).
Superbonus 110%: le esclusioni
Dalle nuove agevolazioni fiscali vengono escluse le unità
immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1: abitazioni di tipo signorile;
- A/8: abitazioni in ville;
- A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi
storici o artistici.
Superbonus 110%: gli interventi trainanti e le
modifiche alle detrazioni per l’efficienza energetica
Ecobonus
La detrazione fiscale prevista dall’articolo 14 del D.L. n.
63/2013 si applica nella misura del 110% per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o luglio 2020
fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in
cinque quote annuali di pari importo, per i seguenti interventi
c.d. trainanti:
- interventi di isolamento termico delle
superfici opache verticali, orizzontali
e inclinate che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare
situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno. Fermo il requisito per i
materiali isolanti che devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre
2017.
Tetti di spesa: cambiano anche i tetti di spesa
che adesso sono calcolati su un ammontare complessivo delle spese
non superiore:- a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per
le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall’esterno; - a
euro 40.000 moltiplicati per
il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio per gli edifici composti da due a otto
unità immobiliari; - a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da
più di otto unità immobiliari.
- a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di
calore, ivi compresi gli impianti ibridi
o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti
fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di
cui al comma 6, ovvero con impianti di
microcogenerazione o a collettori solari, nonché,
esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure
europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente,
definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102.
Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore:- a
euro 20.000 moltiplicati per
il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità
immobiliari; - a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da
più di otto unità immobiliari,
ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell’impianto sostituito;
- a
- interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che
siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria, a condensazione, con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18
febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti
fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di
cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione,
a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate
nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per
l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi
prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5
stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7
novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani
non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147
del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per
l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di
teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102.
Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla
bonifica dell’impianto sostituito.
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aggiornato
Superbonus 110% a tutti gli altri interventi di
efficienza energetica
Come previsto dal Decreto Rilancio, il superbonus
110% si applica anche a tutti gli altri interventi di
efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013
nei limiti di spesa previsti, a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti. Importante
modifica prevista dall’emendamento approvato, prevede che qualora
l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal
codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi
trainanti siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e
ambientali, la detrazione si applica a tutti gli altri interventi
di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n.
63/2013, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli
interventi trainanti, fermi restando i requisiti previsti dalla
norma.
Superbonus 110%: i nuovi requisiti previsti per
l’Ecobonus
Per accedere al superbonus 110% previsto per gli interventi di
efficienza energetica (sia trainanti che non) è necessario il
rispetto di alcuni requisiti minimi. In
particolare, nel loro complesso, gli interventi devono assicurare,
anche congiuntamente all’installazione di impianti fotovoltaici e
sistemi di accumulo integrati, il miglioramento di almeno due
classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari
situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò
non sia possibile, il conseguimento
della classe energetica più alta, da dimostrare mediante
l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo
l’intervento, rilasciato
da un tecnico abilitato nella forma
della dichiarazione asseverata.
Superbonus 110% anche per gli interventi di demolizione
e ricostruzione
Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi
all’agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di
demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380.
Superbonus 110% dal 10 gennaio 2022 fino al 30 giugno
2022 per gli IACP
Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case
popolari (IACP), le detrazioni fiscali potenziate per gli
interventi di efficienza energetica si applicano anche alle spese,
documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 10
gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
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Superbonus 110%: i nuovi beneficiari
Aumentata la platea di beneficiari che possono accedere ai nuovi
superbonus, che adesso sono:
- i condomini;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; - gli istituti autonomi case popolari (IACP);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di
cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266; - dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383.
Superbonus 110% anche per la seconda casa
Viene eliminato il vincolo inizialmente previsto per le persone
fisiche che avrebbero potuto beneficiare dei nuovi superbonus
previsti per l’efficienza energetica solo per l’abitazione
principale. Adesso, con l’emendamento approvato, potranno
beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati
sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo
restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi
effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Superbonus 110%: la sostituzione degli infissi e degli
impianti di climatizzazione invernale
La detrazione del 110% per gli interventi di efficienza
energetica è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio
2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla
classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi
dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza inferiore alla classe A.
La detrazione si applica nella misura del 65%o per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione
di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V,
VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione,
o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di
calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in
fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare
in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e
la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
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A cura di Redazione
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