Riportiamo in allegato il dossier del Servizio del bilancio del Senato sul decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 108 del 7 maggio 2021 e ora all’esame del Parlamento.
Per quanto riguarda i commi 3-5 dell’articolo 1 del DL, il dossier spiega che le disposizioni in commento intervengono sulla disciplina di cui all’art. 119 del DL n. 34 del 2020 relativo al c.d. Superbonus 110%. Nello specifico la lettera a) del comma 3 dell’articolo in esame, con la modifica operata al comma 3-bis dell’art. 119, prevede che per gli interventi effettuati dagli IACP – comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società in house – realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, la detrazione nella misura del 110%, di cui ai commi da 1 a 3 del citato art. 119, spetti per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 (per la legislazione vigente il termine è fissato al 31 dicembre 2022).
La lettera b) del comma 3, riscrive il comma 8-bis dell’art. 119 disponendo che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche la detrazione, in misura del 110%, spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo; per gli interventi effettuati dai condomini la medesima detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Inoltre per gli interventi effettuati dagli IACP, comunque denominati e dagli altri enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Il comma 4 ridetermina la copertura finanziaria di una parte degli oneri di cui all’articolo 1, comma 73, della legge n. 178 del 2020 relativa al Superbonus 110%: precisamente della parte a valere sulle risorse previste per l’attuazione del progetto nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nello specifico, la copertura è rideterminata come segue: 1.315, 4 mln di euro per l’anno 2023 (in luogo di 1.655,4 mln di euro), 1.310, 9 mln di euro per l’anno 2024 (a fronte di 1.468,9 mln di euro), 560, 1 mln di euro per l’anno 2025 (in luogo di 1.376, 1 mln di euro) e in 505, 79 mln di euro per l’anno 2026 (a fronte di 1.274 mln di euro).
Il comma 5 stabilisce che, in esito al monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall’Enea e dei conseguenti aggiornamenti delle stime, gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica derivanti dal monitoraggio degli effetti dell’agevolazione eco bonus e sisma bonus, rispetto alla previsione tendenziale, siano vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi nei limiti dei risparmi risultanti dal suddetto monitoraggio.
In allegato il dossier
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Source: casaeclima.com
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