In breve
Lo ha stabilito il Tar del Lazio, con la sentenza n. 5634/2021, accogliendo (sotto questo profilo) il ricorso presentato dal proprietario di un appartamento all’interno delle Mura Aureliane a Roma
Il pergolato posto su un terrazzo anche se in centro storico va considerato come un “arredo” e dunque non necessita di permesso di costruire. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, con la sentenza n. 5634 del 12 maggio scorso, accogliendo (sotto questo profilo) il ricorso presentato dal proprietario di un appartamento che chiedeva l’annullamento della Determinazione Dirigenziale emessa dal Municipio Roma I, con la quale l’ente aveva intimato la rimozione o demolizione di opere censurate come prive di titolo edilizio.
Il testo della decisione del Tar n. 5634/2021
I giudici hanno condiviso la tesi del ricorrente (assistita da Slata Studio Legale) secondo cui le strutture esterne qualificabili come “pergolati” – per la loro funzione ornamentale e di migliore fruizione degli spazi aperti – non necessitano di alcun titolo edilizio. L’ordine di demolizione era arrivato dopo la realizzazione sul terrazzo di copertura dell’immobile, sito all’interno delle Mura Aureliane, di un grosso pergolato dell’altezza di circa 2,70 m, per una superficie totale di circa 120,00 mq. Il manufatto era ancorato a traverse di legno incassate o imbullonate alla facciata e appoggiate su montanti fissati al pavimento adiacenti al parapetto del terrazzo allineato alla facciata principale.
La sentenza si inserisce in un lungo dibattito in tema di tende, pergotende, tensostrutture e pergolati la cui qualificazione edilizia è molto discussa in giurisprudenza. L’argomento è molto sentito anche alla luce del “bonus verde” e per tutte le connessioni con le vicende civilistiche in tema di condominio e decoro urbano.
Per il Collegio, dunque, “il pergolato costituito da travi in legno avvitate a parete e da pilastri in legno appoggiati sul pavimento e copertura costituita per lo più da plastica e rampicanti, in cannicciata, in modo da non costituire neppure riparo per la pioggia”, e riconosciuto anche dal Consulente tecnico del PM “non propedeutico ad eventuali ampliamenti”, deve essere considerato un semplice “arredo da terrazzo“, non necessitante di permesso di costruire e non assoggettabile all’ordine di demolizione.
Il pergolato, infatti, afferma il Tribunale amministrativo è “una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; di norma quindi, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richieda alcun titolo edilizio” a meno che – ma non è il caso in esame, come accertato dal CT – sia provvisto di copertura e di tamponature non facilmente amovibili che lo qualifichi alla stregua di una tettoia”.
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