Gli impianti di Ventilazione meccanica controllata (Vmc) possono beneficiare delle detrazioni fiscali dell’ecobonus e del superbonus 110% se associati a un intervento di coibentazione dell’involucro opaco disperdente o alla sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale, ma solo a certe condizioni. Ad affermarlo è l’Enea che, a seguito di un confronto istruttorio con il ministero della Transizione ecologica (già ministero dell’Ambiente) e con il Comitato termotecnico italiano (Cti), ha pubblicato una nuova Faq dedicata all’argomento, la numero 16 D.
Pur mettendo in campo i dovuti accorgimenti per correggere i ponti termici, può accadere che il rischio di formazione di muffe e condense in corrispondenza degli elementi disperdenti sia da non trascurare. Se tale rischio residuo è risolvibile attraverso i sistemi di Vmc, allora tali impianti sono ammessi all’ecobonus e al superbonus. È quanto afferma – semplificando un po’ – la Faq.
Sistemi Vmc associati al “cappotto”
Dunque, se, pur considerando il numero di ricambi d’aria naturale previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 e provvedendo per quanto possibile alla correzione dei ponti termici, possa permanere il pericolo di formazione di muffe o condense in corrispondenza di essi, e se i sistemi di VMC rappresentano una valida soluzione tecnica a tale pericolo, allora essi possono beneficiare di ecobonus e superbonus.
Ci sono però altre condizioni da rispettare. Innanzitutto, i sistemi Vmc devono essere realizzati congiuntamente agli interventi di coibentazione delle superfici opache, nei limiti di spesa, detrazione e costo specifico a quest’ultimi riservati.
«Al fine di verificare la condizione sopra indicata, ovvero che la Vmc rappresenti l’unica soluzione per garantire l’assenza di muffe o condense interstiziali non potendo procedere all’eliminazione di tutti i ponti termici, è necessario che il tecnico abilitato alleghi come parte integrante e sostanziale dell’asseverazione di cui al Decreto interministeriale 06 agosto 2020 (c.d. DM Requisiti Tecnici) una relazione tecnica dalla quale emerga la sussistenza di detto presupposto. Tale relazione dovrà altresì dimostrare che il sistema di VMC installato consegua un risparmio energetico rispetto alla situazione che prevede la massima correzione dei ponti termici, come sopra indicato, un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 calcolato nell’ipotesi che venga alimentato solo con energia elettrica prelevata della rete. Per quanto sopra, risultano ammissibili esclusivamente i sistemi di Vmc dotati di recupero di calore», si legge nella Faq.
Sistemi Vmc associati alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale
«Inoltre, a prescindere da quanto sopra riportato, si ritiene che i sistemi di Vmc possono accedere alle citate detrazioni fiscali anche nel caso in cui siano associati ad un intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore ad aria e siano con esso strettamente integrati. In tal caso i sistemi di Vmc risultano parte integrante dell’impianto di climatizzazione invernale e ad essi si applicano i medesimi limiti di spesa, detrazione e costo specifico per i citati impianti».
Anche per tale casistica, il sistema di Vmc installato deve garantire un risparmio energetico, da asseverare mediante relazione di un tecnico abilitato, rispetto alla situazione che prevede un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNITS 11300-1 nell’ipotesi che sia alimentato esclusivamente con energia elettrica prelevata della rete. Conseguentemente sono ammissibili solamente i sistemi di Vmc dotati di recupero di calore. La relazione può essere allegata, per farne parte integrante e sostanziale, all’asseverazione prodotta ai sensi del “decreto requisiti tecnici” nei casi da esso previsti.
di Mariagrazia Barletta
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Source: professionearchitetto.it
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