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Le novità del modello Redditi Società di persone 2021 – Fiscoetasse

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello “Redditi” SP 2021, da presentare nell’anno 2021 da parte delle società di persone ed equivalenti relativo al periodo d’imposta 2020. Tra le novità presenti nei modelli di quest’anno, si evidenzia: 

  • il Superbonus 110% e il bonus facciate; 
  • l’introduzione di nuovi campi/codici per l’esposizione dei contributi o indennità o crediti d’imposta riconosciuti a seguito dell’emergenza COVID-19.

Vediamo di seguito le principali novità, mentre le altre numerose novità previste nel modello dichiarativo 2021 delle società di persone come per esempio la sospensione degli ammortamenti, gli aiuti di Stato nonchè una pratica check list sono contenute nella CIRCOLARE DEL GIORNO N.107 NOVITA’ REDDITI SOCIETA’ DI PERSONE E CHECKLIST disponibile all’interno dell’ABBONAMENTO ALLE CIRCOLARI DEL GIORNO.

1) Redditi SP 2021: cosa cambia nel frontespizio

Nel frontespizio nel rigo “Tipo di dichiarazione”  è stata inserita la nuova casella “Dichiarazione integrativa errori contabili”. Tale casella va barrata nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Inoltre sempre nel rigo “Tipo dichiarazione” nella casella “Eventi eccezionali” sono stati inseriti i due seguenti nuovi codici: 

  • “1” da barrare per contribuenti vittime di richieste estorsive e dell’usura per le quali l’art. 20, comma 2, Legge n. 44/99 ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale; 
  • “15” da barrare per soggetti colpiti da altri eventi eccezionali.

2) Quadro RP RedditiSP 2021: superbonus 110% e bonus facciate

L’art. 16-bis del TUIR prevede la detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. 

Nel quadro RP vanno indicate le spese documentate sostenute nel 2020 ed effettivamente rimaste a carico della società o associazione per la realizzazione degli interventi Nel quadro sono, quindi, stati inseriti nuovi codici per tenere conto di tutte le novità dettate dall’art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) in tema di Superbonus 110%. 

In particolare in colonna 4 si utilizza il codice: 

  • 6, se per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 110 per cento;
  • 7, se per tali spese spetta la detrazione d’imposta del 110 per cento e l’incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti. 

Inoltre in colonna 9 va indicato l’importo delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, per i quali spetta la detrazione d’imposta del 90 per cento introdotto dalla legge di bilancio 2020.

3) Quadro RN Redditi SP 2021: codici per i nuovi crediti

Anche nel quadro RN al rigo RN17 sono stati inseriti nuovi codici per tenere conto di tutte le novità dettate dall’art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) in tema di Superbonus 110% e di Bonus Facciate introdotto dalla legge di bilancio 2020. Sono quindi state introdotte le seguenti nuove colonne.

  • Colonna 29 Totale delle spese per l’adozione di misure antisismiche per le quali spetta la detrazione d’imposta del 110 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 6. 
  • Colonna 30 totale delle spese per l’adozione di misure antisismiche per le quali spetta la detrazione d’imposta del 110 per cento e l’incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 7. 
  • Colonna 31 totale delle spese per gli interventi relativi all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per i quali spetta la detrazione d’imposta del 110 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 8 dei righi da RP1 a RP14 
  • Colonna 32 totale delle spese per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, per i quali spetta la detrazione d’imposta del 90 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 9 dei righi da RP1 a RP14 
  • Colonna 33 Importo delle spese sostenute per gli interventi per i quali spetta la detrazione d’imposta del 110 per cento di cui all’art. 119, comma 1, lett, a), del d.l. n. 34 del 2020, avendo cura di riportare in colonna 33A il codice 1 nel caso in cui per tali spese spetta sia la detrazione nella misura del 110 per cento sia l’incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti (le medesime precisazioni valgono per le colonne 34A e 35A). 
  • Colonna 34 Importo delle spese sostenute per gli interventi per i quali spetta la detrazione d’imposta del 110 per cento di cui all’art. 119, comma 1, lett, b), del d.l. n. 34 del 2020. 
  • Colonna 35 Importo delle spese sostenute per gli interventi per i quali spetta la detrazione d’imposta del 110 per cento di cui all’art. 119, comma 1, lett, c), del d.l. n. 34 del 2020. 
  • Colonna 36 Importo delle spese sostenute per gli interventi per i quali spetta la detrazione d’imposta del 110 per cento di cui all’art. 119, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020.

4) Quadro RU Redditi SP 2021 : ecco cosa cambia

A fronte dell’emergenza COVID-19 sono stati introdotti una serie di crediti d’imposta da indicare nel quadro RU. In particolare nel rigo RU1 bisogna indicare:

  • con il codice “I1” il credito d’imposta botteghe e negozi di cui all’art. 65, DL n. 18/2020 (codice tributo “6914”);
  • con il codice “H8” il credito d’imposta canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, DL n. 34/2020 (codice tributo “6920”); 
  • con il codice “I6” il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro di cui all’art. 120, DL n. 34/2020 e art. 1, commi 1098 e 1099, Legge n. 178/2020 (codice tributo “6918”);
  • con il codice “I7” il credito per il recupero buoni vacanza di cui all’art. 176, DL n. 34/2020 e art. 5, commi 6 e 7, DL n. 137/2020 (codice tributo “6915”);
  • con il codice “H9” il credito d’imposta sanificazione ambienti e acquisto dispositivi di protezione di cui all’art. 125, DL n. 34/2020 e art. 31, comma 4-ter, DL n. 104/2020 (codice tributo “6917”). 

Oltre ai crediti da Covid 19 sopraesposti nel quadro RU sono previsti in nuovi seguenti codici: 

  • L1 per il credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative di cui all’art. 1, commi da 198 a 206, Legge n. 160/2019 e art. 1, commi 185, 186 e 1064, lett. a), Legge n. 178/2020; 
  • F7 per il credito d’imposta formazione 4.0 (codice tributo “6897”); 
  • H4 per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 188, Legge n. 160/2019, ossia beni diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6932”); 
  • 2H per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019, ossia beni di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6933”); 
  • 3H per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 190, Legge n. 160/2019, ossia beni di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6934”);
  • L3 per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’art. 1, comma 1054, Legge n. 178/2020, ossia beni diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6935”); 
  • 2L per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1056, Legge n. 178/2020, ossia beni di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6936”); 
  • 3L per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020, ossia beni di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6937”);
  • H1 per il monitoraggio degli immobili di cui all’art. 1, comma 118, Legge n. 160/2019; 
  • H2 per la partecipazione di PMI a fiere internazionali di cui all’art. 49, DL n. 34/2019; art. 1, comma 300, Legge n. 160/2019; art. 12-bis, DL n. 23/2020 e art. 46-bis, DL n. 34/2020;
  • H3 per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili (codice tributo “6916”);
  • H5 per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate di cui all’art. 1, comma 313, Legge n. 160/2019;
  • H7 per le attività di formazione connesse all’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili di cui all’art. 1, comma 656, Legge n. 160/2019;
  • H8 per i canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, DL n. 34/2020; art. 77, comma 1, lett. b) e b-bis), DL n. 104/2020; art. 8, DL n. 137/2020; art. 4, DL n. 149/2020; art. 1, comma 602, Legge n. 178/2020 (codice tributo “6920”);
  • I2 per i conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale di cui all’art. 26, comma 4, DL n. 34/2020 (è necessario presentare l’apposita domanda dal 12.4 al 3.5.2021);
  • I5 per le rimanenze di magazzino di cui all’art. 48-bis, comma 4, DL n. 34/2020; 
  • I8 per le imprese editrici di quotidiani o periodici iscritte al ROC per l’acquisizione di servizi digitali di cui all’art. 190, DL n. 34/2020 e art. 1, comma 610, Legge n. 178/2020 (codice tributo “6919”); 
  • I9 per gli investimenti in campagne pubblicitarie affidate a leghe e società sportive di cui all’art. 81, DL n. 104/2020; 
  • L2 per gli investimenti nel Comune di Campione d’Italia di cui all’art. 1, commi da 577 a 579, Legge n. 160/2019 e art. 129-bis, DL n. 34/2020;
  •  L7 per l’acquisto carta dei giornali di cui all’art. 188, DL n. 34/2020.

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